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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51060/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati fine relativi alla detenzione, occultamento e porto di armi comuni da sparo e da guerra e ricettazione, tutti aggravati ex art. 416-bis.1. La difesa ha censurato la gravità indiziaria in relazione al reato associativo, sostenendo l'assenza di prova dell'effettiva e stabile intraneità dell'indagato al sodalizio, e ha contestato l'uso prevalente di intercettazioni equivoche (anche tratte dal cellulare di terzi, in particolare di Massimo Gallo) che, a suo dire, dimostrerebbero solo contributi episodici ovvero occasionali alla detenzione/porto delle armi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non censurabile la valutazione del Tribunale del riesame, che ha ricostruito una pluralità di elementi indiziari: intercettazioni telefoniche e ambientali (periodo settembre 2019 - agosto 2020, con inserimento di trojan), informative di polizia giudiziaria, operazioni di osservazione, controllo e perquisizione, riprese da telecamere di videosorveglianza e dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia. Tali elementi hanno consentito di attribuire al ricorrente un ruolo fiduciario e stabile nel gruppo (custodia/occultamento di un arsenale, episodi documentati come il dissotterramento/seppellimento di un borsone con armi del 13/04/2020) e di ritenere sussistente l'aggravante mafiosa per l'agevolazione degli interessi del sodalizio. La Corte ha inoltre ricordato che l'interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice del merito e sottratta a sindacato di legittimità quando la motivazione sia logica e coerente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione stabile al sodalizio sulla base di intercettazioni, riscontri investigativi e attività di custodia di armi.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per i reati commessi in relazione all'associazione mafiosa o che ne agevolino l'operatività; riconosciuta in relazione alla detenzione e custodia di un arsenale finalizzato a soddisfare gli interessi del gruppo.

  • Cass. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)

    Principio di diritto secondo il quale l'interpretazione delle conversazioni intercettate e la valutazione del linguaggio impiegato sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato quando la motivazione del giudice sia logica e coerente.

Massime di principio

  • Intercettazioni, se corroborate da riscontri investigativi (osservazione, perquisizioni, videosorveglianza, dichiarazioni di collaboratori), possono costituire fondamento solido per la gravità indiziaria e per la prova di una stabile intraneità a un sodalizio criminale.
  • Il ruolo di "custode" o la documentata disponibilità/occultamento di armi è indice significativo di partecipazione stabile e fiduciaria nell'ambito di un'associazione criminale, rafforzando l'imputazione associativa e l'aggravante "mafiosa".
  • La valutazione del contenuto e del significato delle conversazioni intercettate è questione tipicamente di merito: la Cassazione non sostituisce la propria lettura se il giudice del merito ha fornito una motivazione logica e coerente basata su massime di esperienza.
  • Per contrastare efficacemente un provvedimento cautelare fondato su intercettazioni, è necessario contestare in modo specifico l'attendibilità degli elementi e i riscontri oggettivi; mere affermazioni generiche di equivocità sono spesso ininfluenti.
  • La persistenza dell'operatività del gruppo e la gravità delle condotte documentate possono giustificare la conferma della custodia cautelare anche quando sia trascorso un periodo temporale non lunghissimo; il decorso del tempo da solo non elimina la presunzione della necessità della misura.
  • L'aggravante prevista per i reati commessi nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso si desume non solo dalla qualità soggettiva degli imputati ma anche dalla finalità pratica delle condotte (es. custodia di un arsenale per l'uso comune del gruppo).

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