Cassazione Civile, Ordinanza n. 31368/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha preso atto della conciliazione giudiziale intervenuta nel corso del giudizio di legittimità. Poiché la definizione transattiva ha sostituito l'assetto regolatorio derivante dalla sentenza impugnata, la sentenza d'appello è stata travolta e la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra tutte le parti, disponendo la compensazione integrale delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto insorto in redazione tra una giornalista e una caporedattrice centrale, con riferimento a un episodio del 20 gennaio 2011 e ad alcune note di redazione del 7 aprile 2011 e del 22 febbraio 2012. La lavoratrice aveva chiesto l'accertamento dell'illiceità di un comportamento descritto come aggressione e diffamazione e la condanna delle controparti al risarcimento del danno, prospettando responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, valorizzando gli esiti istruttori, tra cui una registrazione parziale della conversazione e le testimonianze, ritenendo che le frasi offensive emerse andassero inserite in un contesto di conflittualità provocato dalla stessa attrice, la quale aveva anche registrato occultamente parte della discussione, così da indurre l'interlocutrice a perdere il controllo. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi, ma prima della decisione le parti hanno depositato un verbale di conciliazione giudiziale con rinuncia a proseguire il giudizio di legittimità e richiesta concorde di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, interviene una conciliazione giudiziale che definisce definitivamente la lite, il giudizio di legittimità si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere opera perché il nuovo assetto pattizio concordato dalle parti sostituisce la regolamentazione oggetto della sentenza impugnata, che resta così priva di effetto nella controversia tra le parti.
- In presenza di definizione conciliativa della lite in cassazione, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese secondo quanto concordato dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31307/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31308/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31309/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31311/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31312/2025 del 01/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31314/2025 del 01/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →