Cassazione Penale, Sentenza n. 21880/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela della persona offesa, regolarmente prodotta con verbale e contestualmente accettata dall'imputato. La doglianza è stata riportata in cassazione con un unico motivo: rilevare che la remissione di querela, intervenuta durante il procedimento e rituale nell'accettazione, determina l'estinzione del reato e doveva essere rilevata dalla Corte di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. In motivazione è richiamata la giurisprudenza (Cass. sez. 3, n. 9154/2020) secondo cui la remissione intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, che il giudice di legittimità deve dichiarare purché il ricorso sia tempestivo. Conseguentemente la condanna resa in grado di merito è stata soppressa. La sentenza dispone inoltre che le spese processuali siano a carico del querelato, come previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 635 c.p. (nella sentenza citato come "art. 635 cpv cod. pen.")
Nel provvedimento di merito il ricorrente era stato condannato per il reato di danneggiamento aggravato, previsto dall'art. 635 c.p., aggravato perché commesso su bene esposto alla pubblica fede; tale qualificazione fu oggetto della condanna poi annullata per estinzione del reato
Cass. Pen. Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 - dep. 08/03/2021 (Durante, Rv. 281326 - 01)
richiamata integralmente nella motivazione
La giurisprudenza afferma che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato; tale estinzione prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto
Massime di principio
- La remissione di querela, se validamente effettuata dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato e il giudice di cassazione deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione quando il ricorso è tempestivo.
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su questioni processuali che riguardano l'ammissibilità del ricorso: il giudice di legittimità deve prima accertare l'eventuale estinzione e dichiararla.
- È fondamentale allegare e documentare la remissione (verbali, attestazioni) e l'accettazione dell'imputato al momento della proposizione del ricorso o durante il procedimento, perché la prova della remissione supporta la declaratoria d'estinzione.
- La remissione intervenuta anche durante la pendenza del ricorso per cassazione ha efficacia estintiva se l'accettazione è rituale; pertanto, difese e parti devono verificare eventuali atti sopravvenuti e segnalarli tempestivamente alla Corte di cassazione.
- Anche se la condanna di merito è fondata su un'articolazione aggravata del reato, l'estinzione per remissione di querela annulla la sentenza di condanna indipendentemente dalla gravità dell'illecito.
- In caso di estinzione del reato, il giudice può porre a carico del querelato le spese processuali, salvo diverso accordo delle parti.
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