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Circolare

Circolare numero 159 del 29-7-1999

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che alcuni enti pubblici e non profit non sono tenuti a rispondere delle sanzioni amministrative e civili legate a lavoratori assunti con contratto d’opera e poi riqualificati come subordinati, purché le prestazioni si siano concluse entro il 31 dicembre 1997. Sono indicati i soggetti beneficiari, l’ambito limitato della norma e la necessità, per le Sedi, di verificare che le prestazioni siano state effettivamente stipulate come contratto d’opera e successivamente riconosciute come lavoro subordinato.

Casi di non applicazione delle sanzioni amministrative e civili ex art. 31, comma 36, L. 448/1998

Casi di non applicazione delle sanzioni amministrative e civili ex art. 31, comma 36, L. 448/1998

La circolare dell’INPS esamina la portata dell’art. 31, comma 36, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che introduce un caso speciale di esclusione della responsabilità per sanzioni amministrative e civili in materia previdenziale e assicurativa. La misura è pensata per sanare situazioni pregresse di enti che avevano utilizzato contratti d’opera per sopperire a carenze di organico, poi riqualificati come rapporti di lavoro subordinato.

Soggetti interessati

Il beneficio si applica a:

  • comuni;
  • province;
  • comunità montane e loro consorzi;
  • istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
  • enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale;
  • istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale;
  • i rispettivi amministratori.

La circolare specifica che, nell’ambito degli enti non commerciali, possono essere ricomprese anche le cooperative, quando dallo statuto emerga l’assenza di fine di lucro, come la non ripartizione degli utili tra i soci.

Ambito della disciplina

L’esonero non ha portata generale, ma riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative e civili connesse a:

  • assunzione di lavoratori;
  • assicurazioni obbligatorie;
  • ulteriori adempimenti contributivi e assicurativi;

sempre riferiti a prestazioni lavorative stipulate come contratto d’opera, ai sensi dell’art. 2222 c.c., e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato.

La circolare richiama anche l’art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, norma generale sulle cause di esclusione della responsabilità amministrativa, per evidenziare il quadro sistematico della disposizione speciale introdotta dalla legge n. 448/1998.

Limite temporale

Elemento decisivo per l’operatività della norma è che le prestazioni risultino esaurite alla data del 31 dicembre 1997. Solo per tali rapporti è possibile beneficiare della non applicazione delle sanzioni previste dalla disposizione.

Verifiche richieste alle Sedi

Ai fini dell’applicazione concreta della disciplina, le Sedi devono accertare che:

  • la prestazione sia stata originariamente stipulata nella forma del contratto d’opera;
  • la prestazione sia stata successivamente riconosciuta come rapporto di lavoro subordinato;
  • il rapporto si sia concluso entro il 31 dicembre 1997.

La circolare sottolinea dunque che l’esonero non dipende solo dalla natura dell’ente, ma anche dalla precisa ricorrenza dei presupposti oggettivi e temporali previsti dalla legge.

Punti principali

Finalità della norma

L’art. 31, comma 36, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 introduce una disciplina speciale che esonera determinati enti da sanzioni amministrative e civili connesse a irregolarità contributive e assicurative emerse in relazione a prestazioni lavorative originariamente qualificate come contratti d’opera e poi riqualificate come rapporti di lavoro subordinato.

Soggetti beneficiari

L’esonero riguarda comuni, province, comunità montane e loro consorzi, IPAB, enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale, oltre ai rispettivi amministratori. La circolare precisa che, nell’ambito degli enti non commerciali, possono rientrare anche le cooperative se dallo statuto risulta l’assenza di lucro, come la non ripartizione degli utili tra i soci.

Ambito oggettivo dell’esonero

La non applicazione delle sanzioni riguarda solo gli adempimenti relativi all’assunzione di lavoratori, alle assicurazioni obbligatorie e agli ulteriori obblighi connessi a prestazioni stipulate nella forma del contratto d’opera, purché tali prestazioni siano state successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato.

Limite temporale

La disposizione opera solo per le prestazioni esaurite entro il 31 dicembre 1997. La verifica temporale è elemento essenziale per l’applicazione del beneficio.

Attività di verifica delle Sedi

Le Sedi devono accertare in concreto che le prestazioni siano state effettivamente stipulate come contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c. e che siano state poi riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, prima di applicare l’esonero sanzionatorio.

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