Risoluzione n. 89 del 6/10/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali scontano il bollo fin dall’origine e che l’obbligo grava sulle parti che li formano e li trasmettono telematicamente alla Camera di commercio, non su quest’ultima. Pertanto la Camera non può usare la propria autorizzazione al bollo virtuale per tali documenti; i contribuenti devono assolvere l’imposta con contrassegno o in modalità virtuale secondo le regole ordinarie.
Bollo virtuale per atti e provvedimenti di procedimenti arbitrali telematici
Assolvimento dell’imposta di bollo per atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali trasmessi telematicamente
La risoluzione affronta il trattamento dell’imposta di bollo applicabile agli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali gestiti dalle Camere di commercio con modalità telematiche. Il chiarimento principale riguarda la possibilità, per la Camera di commercio, di utilizzare la propria autorizzazione al bollo virtuale anche per tali documenti.
Quesito presentato dalla Camera di commercio
La Camera di commercio di XXX comunica di voler dematerializzare e digitalizzare la documentazione trattata dai propri uffici, incentivando le procedure telematiche in applicazione del codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tra i procedimenti gestiti rientrano anche le procedure arbitrali, attribuite alle Camere di commercio dall’articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
L’ente rileva che gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 20 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Precisa inoltre di essere già autorizzato alla riscossione in modalità virtuale per altre tipologie di atti trattati dai propri uffici.
La domanda posta all’Agenzia è se tali autorizzazioni al bollo virtuale possano essere estese anche agli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali ricevuti per via telematica.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo la Camera di commercio istante, l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale ex articolo 15 del DPR n. 642 del 1972 sarebbe utilizzabile anche per gli atti e provvedimenti arbitrali trasmessi telematicamente dai soggetti interessati.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto la legge n. 580 del 1993, articolo 2, comma 2, che attribuisce alle camere di commercio, tra le altre funzioni, la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti.
Ai fini dell’imposta di bollo, viene richiamato l’articolo 20, comma 1, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, che prevede l’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 per ogni foglio per gli atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi e per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali.
Viene inoltre richiamato l’articolo 3 del DPR n. 642 del 1972, come modificato dalla legge n. 296 del 2006, che disciplina le modalità di assolvimento del bollo:
- mediante contrassegno rilasciato da intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate;
- in modo virtuale, mediante pagamento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati, oppure mediante versamento in conto corrente postale.
Infine, l’Agenzia richiama l’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972 sul pagamento in modo virtuale, che consente, per determinate categorie di atti e documenti, l’autorizzazione al pagamento virtuale su richiesta dell’interessato e previa presentazione di apposita domanda con dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti nell’anno.
Valutazione dell’Agenzia sulla soggettività dell’obbligo
L’Agenzia osserva che, trattandosi di imposta dovuta fin dall’origine, l’obbligazione tributaria grava sul soggetto che forma i documenti e che poi li consegna o spedisce.
Per individuare chi forma concretamente gli atti nel procedimento arbitrale, l’Agenzia ha richiesto una documentazione integrativa alla Camera di commercio. Dalla risposta dell’ente è emerso che l’attività svolta dalla Camera nelle procedure arbitrali consiste in una mera ricezione documentale e in servizi di segreteria:
- ricezione della domanda di arbitrato;
- inoltro della domanda alla controparte;
- gestione degli scambi di memorie secondo le indicazioni dell’organo arbitrale;
- assistenza per la gestione delle udienze;
- invio alle parti del lodo finale.
Sulla base di tale chiarimento, l’Agenzia conclude che la Camera di commercio non forma i documenti oggetto del procedimento arbitrale, poiché essi sono formati dai soggetti che partecipano alla procedura, mentre la Camera svolge un’attività assimilabile a quella di segreteria.
Conclusione sul bollo virtuale e sulle modalità di assolvimento
L’Agenzia delle Entrate afferma che l’imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti del procedimento arbitrale grava sulle parti, cioè imprese e/o privati, che li formano e li presentano telematicamente alla Camera di commercio.
Di conseguenza:
- la Camera di commercio non può assolvere il bollo utilizzando la propria autorizzazione al pagamento in modo virtuale già posseduta per altri atti;
- l’imposta deve essere assolta dai contribuenti mediante contrassegno, tramite intermediario convenzionato, oppure in modalità virtuale secondo le regole ordinarie dell’articolo 3 del DPR n. 642 del 1972.
Modalità di prova del pagamento e conservazione del contrassegno
Nel caso di assolvimento mediante contrassegno, il contribuente può comprovare il pagamento indicando nel documento il codice numerico di 14 cifre rilevabile dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario.
In tal caso, l’utente deve conservare il contrassegno utilizzato fino al termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 37 del DPR n. 642 del 1972.
Indicazioni finali
La risoluzione conferma quindi che, per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali trasmessi telematicamente, il bollo non può essere assolto dalla Camera di commercio con la propria autorizzazione al virtuale. L’onere resta in capo ai soggetti che redigono e inoltrano gli atti, secondo le modalità previste dalla normativa generale sull’imposta di bollo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 4 ott 2016Risoluzione n. 87 del 4/10/2016
- Risoluzione · 4 ott 2016Risoluzione n. 88 del 4/10/2016
- Risoluzione · 10 ott 2016Risoluzione n. 90 del 10/10/2016
- Risoluzione · 30 set 2016Risoluzione n. 86 del 30/09/2016
- Risoluzione · 29 set 2016Risoluzione n. 84 del 29/09/2016
- Risoluzione · 29 set 2016Risoluzione n. 85 del 29/09/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →