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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06365/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per truffa. Con il primo motivo ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., sostenendo l'illegittimità della disciplina sul deposito del mandato a impugnare. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per truffa, contestando sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo e chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il quarto motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis c.p., lamentando che il giudice di merito avesse ingiustificatamente escluso sia il danno di speciale tenuità sia le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di interesse, perché nel caso di appello camerale non partecipato, senza istanza di partecipazione, non si configura un giudizio in assenza e quindi non era necessario il mandato speciale a impugnare. Ha poi giudicato il secondo motivo non consentito perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al sindacato di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente l'esclusione della particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità dell'episodio. Anche il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego del danno di speciale tenuità e delle attenuanti generiche è stato considerato coerente con la giurisprudenza consolidata e sorretto da motivazione non illogica, anche in considerazione del danno pari a 400 euro e del disvalore sociale della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    La disciplina sul mandato speciale a impugnare non era applicabile nel caso di appello camerale non partecipato senza istanza di partecipazione, perché l'imputato non poteva considerarsi giudicato in assenza.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta; può essere esclusa quando l'episodio presenti plurimi elementi ostativi nonostante il valore economico non elevatissimo del pregiudizio.

  • art. 62, n. 4), c.p.

    La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo, valutato non solo in termini di valore economico ma anche considerando gli ulteriori effetti pregiudizievoli e il disvalore complessivo della condotta.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche è giudizio di fatto rimesso al merito, censurabile solo se sorretto da motivazione illogica o contraddittoria; il diniego può essere giustificato anche dall'assenza di elementi positivi e dai precedenti penali.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi rilevanti per la concessione o l'esclusione delle attenuanti generiche sono quelli indicati dalla norma sulla commisurazione della pena, che il giudice può richiamare in modo sintetico ma argomentato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una rilettura alternativa dei fatti, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La questione del mandato speciale a impugnare ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p. non rileva quando l'appello sia stato trattato in camera di consiglio non partecipata e l'imputato non abbia chiesto di partecipare, poiché in tale ipotesi non opera il regime del giudizio in assenza.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere esclusa quando le modalità concrete dell'azione, il pregiudizio arrecato e il disvalore sociale dell'episodio risultino incompatibili con un'offesa minima, anche se il danno patrimoniale non è elevatissimo.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia pressoché irrisorio; non basta valorizzare la capacità economica della persona offesa, perché conta il danno complessivo e il disvalore effettivo o potenziale della condotta.
  • Le attenuanti generiche costituiscono valutazione discrezionale di merito e il loro diniego può essere motivato anche con la sola assenza di elementi positivi, oltre che con i precedenti penali dell'imputato, senza necessità di confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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