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Sentenza

Sentenza n. 1132/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato civile recante la condanna del Consorzio al pagamento di somme per sorte, interessi e interessi anatocistici, nonché la manleva dell’Assessorato regionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Palermo, divenuta definitiva dopo la conferma della Corte di cassazione, che aveva condannato il Consorzio di Bonifica al pagamento in favore dell’impresa di euro 3.071.061,00 oltre interessi legali, riconoscendo inoltre il diritto del Consorzio a trattenere una parte della penale e condannando l’Assessorato regionale a tenere indenne il Consorzio per le somme dovute all’impresa a titolo di sorte e interessi. Il titolo prevedeva altresì il pagamento di interessi anatocistici su due quote del credito. La società ha dedotto il perdurante parziale inadempimento, quantificando il credito residuo per interessi anatocistici in euro 251.808,14, al netto di precedenti pagamenti, e ha chiesto la condanna solidale delle amministrazioni, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Consorzio ha rappresentato la propria crisi di liquidità e gli adempimenti svolti, sostenendo di avere sollecitato l’Assessorato e di essere a sua volta creditore della ricorrente per spese legali.

La decisione

Il TAR ha accertato che il giudicato, definitivo e notificato ai fini del decorso del termine dilatorio, non era stato integralmente eseguito. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti del credito effettivamente risultante dal titolo, detraendo quanto già pagato e precisando che non possono decorrere ulteriori interessi legali su una somma già dovuta a titolo di interessi anatocistici, in applicazione dell’art. 1283 c.c. Ha escluso la responsabilità solidale delle amministrazioni perché non prevista dal titolo esecutivo. Ha interpretato la condanna dell’Assessorato come obbligo di manleva interna: il Consorzio resta il destinatario diretto della condanna verso l’impresa, mentre l’Assessorato deve mettere a disposizione del Consorzio le somme necessarie al pagamento. Ha dichiarato l’obbligo delle amministrazioni di conformarsi al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, ammettendo compensazioni tra reciproche partite di debito e credito nei limiti consentiti e nel rispetto dell’art. 1283 c.c. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inadempimento, il Segretario Generale della Regione Siciliana o un funzionario delegato quale commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendone ostativa la previsione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nei casi di manifesta iniquità o di ulteriori ragioni ostative, individuate anche nel divieto di anatocismo ulteriore. Ha condannato l’Assessorato alle spese di lite per euro 2.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese irripetibili nei confronti del Consorzio non costituito.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    sentenza ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.

    Disciplina la decisione del giudizio di ottemperanza, mediante la quale il giudice verifica l’adempimento del giudicato e impartisce le prescrizioni necessarie alla sua esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la penalità di mora, ma ne esclude l’applicazione quando risulti manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative; nel caso concreto la domanda è stata respinta.

  • art. 1283 c.c.

    con l’esclusione della possibilità di far decorrente gli interessi legali su una somma già dovuta a titolo di interessi, per di più anatocistici

    Impedisce l’ulteriore produzione di interessi su somme già dovute a titolo di interessi, anche quando si tratti di interessi anatocistici riconosciuti dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato il parziale inadempimento di un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice deve ordinare il pagamento del credito effettivamente risultante dal titolo, detraendo gli adempimenti già eseguiti e senza estendere la condanna oltre quanto deciso dal giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può trasformare una condanna non solidale in una condanna solidale: l’obbligo esecutivo deve rispettare struttura, destinatari e limiti oggettivi del titolo giudiziale.
  • Quando il giudicato condanna direttamente un ente al pagamento e impone a un’amministrazione diversa di tenerlo indenne, la seconda obbligazione ha natura di manleva interna: l’ente direttamente condannato resta il debitore verso il creditore, mentre l’amministrazione manlevante deve procurargli le risorse necessarie per adempiere.
  • L’ordine di ottemperanza può consentire compensazioni tra reciproche partite di debito e credito delle amministrazioni coinvolte, purché tali operazioni non alterino il contenuto del giudicato né violino il divieto di ulteriore anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine impartito, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato e assegnando un ulteriore termine per l’adempimento sostitutivo.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando, alla luce delle caratteristiche dell’obbligazione e dei limiti derivanti dal divieto di anatocismo, risulti manifestamente iniqua o ricorrano ulteriori ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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