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Sentenza

Sentenza n. 1418/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento del provvedimento d’improcedibilità Div. P.A.S./Cat.A.11/Imm./Prot. n.-OMISSIS- del Questore della Provincia di Ragusa;

Giustizia amministrativa202502215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di improcedibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dal Questore di Ragusa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Ragusa aveva dichiarato l'improcedibilità della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha depositato un successivo decreto con il quale ha revocato il provvedimento impugnato, disponendo la riapertura dell'istruttoria e la rivalutazione dell'istanza del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la revoca del provvedimento impugnato e la riapertura dell'istruttoria avessero integralmente soddisfatto la richiesta del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia. Il ricorrente è stato definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore demandata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente e i soggetti citati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca in corso di giudizio del provvedimento impugnato, accompagnata dalla riapertura dell'istruttoria e dalla rivalutazione della posizione dell'interessato, determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa la pretesa sostanziale dedotta con il ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese di lite valutando le peculiarità della controversia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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