Sentenza n. 140/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lav., 13.1.2025, n. 11, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, 13 gennaio 2025, n. 11, relativa alla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il titolo esecutivo aveva condannato il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né provato l’avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della decisione all’Amministrazione il 14 gennaio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto l’actio iudicati, rilevando che il Ministero non aveva fornito la prova dell’adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato, gravando su di esso il relativo onere ai sensi dell’art. 2697 c.c. Ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi la somma di 1.500 euro, con i relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che provveda in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il giudizio esecutivo nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.
art. 2697 c.c.
In assenza di contestazioni, il Ministero aveva l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; non avendolo assolto, è stata accertata l’inottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, l’amministrazione deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni stabilite dal titolo esecutivo; la mera costituzione in giudizio, senza contestazione e senza documentazione dell’adempimento, non è sufficiente.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il creditore può promuovere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione, purché il titolo sia stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari, fissando un termine e nominando, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza deve provvedere entro il termine stabilito dal giudice, decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte del creditore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →