Sentenza n. 1213/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, la somma complessiva di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva eseguito il giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, per pagare le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'ammontare dovuto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dalla creditrice e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi 120 giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione costituiva oggetto del giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Riconosce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Forniscono i parametri legali per la determinazione degli interessi dovuti, quanto a misura e decorrenza; i conteggi della parte creditrice non sono vincolanti oltre tali limiti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice deve verificare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adempiere, potendo assegnare un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua esatta consistenza deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali dell'amministrazione.
- I conteggi prodotti dal creditore in sede di ottemperanza non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l'amministrazione deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e i parametri legali applicabili.
- Prima dell'esecuzione coattiva di un titolo giudiziale pecuniario nei confronti dello Stato o di un ente pubblico non economico deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa pertinente; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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