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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31246/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa a carico dell'imputato, accusato di detenzione/cessione di stupefacenti e di illecita detenzione di armi. In cassazione l'imputato ha proposto un solo motivo, deducendo violazione di legge per asserita assenza di motivazione della sentenza di patteggiamento. La Corte rileva tuttavia che il ricorso non investe questioni ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la doglianza sulla motivazione è generica e, comunque, manifestamente infondata, poiché il giudice aveva richiamato le risultanze investigative e i verbali di perquisizione e sequestro.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che non sono state dedotte questioni inerenti alla validità del consenso delle parti o alla mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza; aggiunge che la pena concordata non è illegale e che la motivazione della decisione di patteggiamento, fondata sulle risultanze di indagine e sui verbali di perquisizione e sequestro, è sufficiente. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ex art. 444 cod. proc. pen.

    richiama il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta concorde delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; il ricorso è inammissibile se propone censure diverse da quelle consentite.

  • art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.

    art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.

    consente la trattazione senza formalità del ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità non non-colposa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice contestata per un delitto in materia di stupefacenti.

  • art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110

    norma incriminatrice contestata in materia di armi.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è inammissibile se introduce motivi estranei ai limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come doglianze generiche sulla motivazione che non attengano a consenso, correlazione tra richiesta e sentenza o legalità della pena.
  • La pena concordata è censurabile in cassazione solo se illegale; la mera critica al quantum, in assenza di illegalità, non integra motivo ammissibile contro il patteggiamento.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento può ritenersi sufficiente quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, delle risultanze investigative richiamando gli atti di indagine posti a base della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiRiti alternativi
RamiStupefacentiArmiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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