Cassazione Penale, Sentenza n. 00031/2026 del 02/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 24/07/2025 che aveva rigettato l'istanza di remissione in termini proposta dalla ricorrente per impugnare la sentenza di condanna del 09/04/2022 (reato: art. 392 c.p.), divenuta definitiva l'08/10/2024. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza del processo (notificazione del decreto di vocatio in ius non garantente il termine minimo di comparizione) e rilevando che nel corso del giudizio era stata assistita da difensore di ufficio
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che la rimessione richiesta ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, c.p.p. non fosse applicabile perché la sentenza impugnata era stata pronunciata il 09/04/2022, quindi anteriore all'entrata in vigore della novella (d.lgs. 10/10/2022 n.150) che ha introdotto il comma 2.1; secondo il regime transitorio la nuova disciplina si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022). Di conseguenza la ricorrente avrebbe potuto invocare solo le ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 175 (caso fortuito o forza maggiore) o il rimedio rescissorio. Inoltre, a prescindere dall'errore sulla norma invocata, il Tribunale ha ritenuto infondato il profilo fattuale: la notifica del decreto di citazione a giudizio alla stessa ricorrente esclude, oggettivamente, l'ignoranza incolpevole del processo, sicché la richiesta di rimessione risultava priva di fondamento. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (comma 2.1)
l'imputato, giudicato in assenza, è restituito a sua richiesta nel termine per proporre impugnazione, salvo vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420-bis cod. proc. pen., fornisca la prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa
La Corte ha ritenuto che la nuova disposizione (introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150) costituisca un rimedio autonomo applicabile solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della novella; dunque non era applicabile alla sentenza del 09/04/2022
art. 420-bis cod. proc. pen.
Richiamato per i riferimenti alla dichiarazione di conoscenza del processo nei commi richiamati dal nuovo art.175; la norma individua ipotesi in cui l'imputato è considerato a conoscenza del processo (richiamata nella logica del comma 2.1 di art.175)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (cd. riforma Cartabia)
Ha introdotto il comma 2.1 dell'art.175 e un complesso regime transitorio (art.89) che stabilisce i limiti di applicazione della nuova disciplina alle situazioni pendenti e alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore
art. 89 d.lgs. n.150 (comma 1 e comma 3)
Il comma 1 stabilisce la regola generale secondo cui, nei processi pendenti, le ordinanze dichiarative di assenza pronunciate prima dell'entrata in vigore continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente; il comma 3 prevede l'eccezione che la nuova formulazione dell'art.175 si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022)
legge 28 aprile 2014, n.67
Richiamata come disciplina previgente alla riforma Cartabia in materia di processo in assenza; il regime transitorio riconduce all'applicazione della normativa anteriore se la dichiarazione di assenza è stata resa prima della novella
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
art. 392 cod. pen.
Norma penale relativa al reato per il quale la ricorrente era stata condannata; richiamata per identificare il procedimento oggetto dell'impugnazione
art. 159 c.p. (comma 1, n. 3-bis)
Menziionato nel contesto della disciplina delle conseguenze del processo in assenza (nullità in appello, rescissione del giudicato, sospensione della prescrizione) come parte delle regole richiamate nella transizione normativa
Corte Cost., sent. n.186 del 2000
Citazione giurisprudenziale usata per sostenere la valutazione della mancanza di colpa della ricorrente in relazione alla condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rimessione in termini prevista dall'art.175, comma 2.1, c.p.p. si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022; per sentenze anteriori occorre guardare alla disciplina previgente (es. comma 1 art.175) o ad altri rimedi come la rescissione del giudicato
- Per ottenere la rimessione ai sensi del nuovo comma 2.1 è necessario provare sia la mancata effettiva conoscenza del processo sia l'impossibilità di proporre impugnazione nei termini senza colpa: l'onere probatorio è stringente
- La prova di priorie notifiche (es. notifica del decreto di citazione a giudizio) rende difficile sostenere l'ignoranza incolpevole del processo; dichiarazioni contraddittorie sul possesso della notifica possono determinare il rigetto
- Se il ricorso utilizza un rimedio non ancora esperibile alla data dell'atto impugnato (error in procedendo sulla norma invocata), il ricorso può risultare inammissibile senza esame del merito
- Le richieste manifestamente infondate o basate su errori normativi possono comportare la condanna alle spese e l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
- Quando si contesta la validità delle notifiche o la conoscenza del processo è opportuno documentare con precisione l'assenza di contatti/notifiche e spiegare perché non sia stato possibile impugnare entro i termini per responsabilità non imputabile all'imputato
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