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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00031/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 24/07/2025 che aveva rigettato l'istanza di remissione in termini proposta dalla ricorrente per impugnare la sentenza di condanna del 09/04/2022 (reato: art. 392 c.p.), divenuta definitiva l'08/10/2024. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza del processo (notificazione del decreto di vocatio in ius non garantente il termine minimo di comparizione) e rilevando che nel corso del giudizio era stata assistita da difensore di ufficio

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che la rimessione richiesta ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, c.p.p. non fosse applicabile perché la sentenza impugnata era stata pronunciata il 09/04/2022, quindi anteriore all'entrata in vigore della novella (d.lgs. 10/10/2022 n.150) che ha introdotto il comma 2.1; secondo il regime transitorio la nuova disciplina si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022). Di conseguenza la ricorrente avrebbe potuto invocare solo le ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 175 (caso fortuito o forza maggiore) o il rimedio rescissorio. Inoltre, a prescindere dall'errore sulla norma invocata, il Tribunale ha ritenuto infondato il profilo fattuale: la notifica del decreto di citazione a giudizio alla stessa ricorrente esclude, oggettivamente, l'ignoranza incolpevole del processo, sicché la richiesta di rimessione risultava priva di fondamento. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen. (comma 2.1)

    l'imputato, giudicato in assenza, è restituito a sua richiesta nel termine per proporre impugnazione, salvo vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420-bis cod. proc. pen., fornisca la prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa

    La Corte ha ritenuto che la nuova disposizione (introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150) costituisca un rimedio autonomo applicabile solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della novella; dunque non era applicabile alla sentenza del 09/04/2022

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per i riferimenti alla dichiarazione di conoscenza del processo nei commi richiamati dal nuovo art.175; la norma individua ipotesi in cui l'imputato è considerato a conoscenza del processo (richiamata nella logica del comma 2.1 di art.175)

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (cd. riforma Cartabia)

    Ha introdotto il comma 2.1 dell'art.175 e un complesso regime transitorio (art.89) che stabilisce i limiti di applicazione della nuova disciplina alle situazioni pendenti e alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore

  • art. 89 d.lgs. n.150 (comma 1 e comma 3)

    Il comma 1 stabilisce la regola generale secondo cui, nei processi pendenti, le ordinanze dichiarative di assenza pronunciate prima dell'entrata in vigore continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente; il comma 3 prevede l'eccezione che la nuova formulazione dell'art.175 si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022)

  • legge 28 aprile 2014, n.67

    Richiamata come disciplina previgente alla riforma Cartabia in materia di processo in assenza; il regime transitorio riconduce all'applicazione della normativa anteriore se la dichiarazione di assenza è stata resa prima della novella

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 392 cod. pen.

    Norma penale relativa al reato per il quale la ricorrente era stata condannata; richiamata per identificare il procedimento oggetto dell'impugnazione

  • art. 159 c.p. (comma 1, n. 3-bis)

    Menziionato nel contesto della disciplina delle conseguenze del processo in assenza (nullità in appello, rescissione del giudicato, sospensione della prescrizione) come parte delle regole richiamate nella transizione normativa

  • Corte Cost., sent. n.186 del 2000

    Citazione giurisprudenziale usata per sostenere la valutazione della mancanza di colpa della ricorrente in relazione alla condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rimessione in termini prevista dall'art.175, comma 2.1, c.p.p. si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022; per sentenze anteriori occorre guardare alla disciplina previgente (es. comma 1 art.175) o ad altri rimedi come la rescissione del giudicato
  • Per ottenere la rimessione ai sensi del nuovo comma 2.1 è necessario provare sia la mancata effettiva conoscenza del processo sia l'impossibilità di proporre impugnazione nei termini senza colpa: l'onere probatorio è stringente
  • La prova di priorie notifiche (es. notifica del decreto di citazione a giudizio) rende difficile sostenere l'ignoranza incolpevole del processo; dichiarazioni contraddittorie sul possesso della notifica possono determinare il rigetto
  • Se il ricorso utilizza un rimedio non ancora esperibile alla data dell'atto impugnato (error in procedendo sulla norma invocata), il ricorso può risultare inammissibile senza esame del merito
  • Le richieste manifestamente infondate o basate su errori normativi possono comportare la condanna alle spese e l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
  • Quando si contesta la validità delle notifiche o la conoscenza del processo è opportuno documentare con precisione l'assenza di contatti/notifiche e spiegare perché non sia stato possibile impugnare entro i termini per responsabilità non imputabile all'imputato

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