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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19893/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Violazione di legge: la Corte di assise d'appello aveva disposto che la detrazione del "presofferto" (periodi di custodia cautelare già scontati) dovesse essere effettuata immediatamente dopo la somma aritmetica delle pene nel cumulo e dunque prima dell'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen.; il ricorrente contestava tale ordine logico delle operazioni per errore di diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte di assise di appello di Lecce per un nuovo giudizio. La Corte di cassazione ha indicato la sequenza corretta da seguire nella determinazione della pena da eseguire: 1) inserimento in un unico cumulo di tutte le pene eseguibili per reati commessi prima del 3/03/1998; 2) scorporo delle pene coperte dall'indulto; 3) applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen.; 4) detrazione del presofferto e considerazione della liberazione anticipata. Il vizio riscontrato è stato che la corte di appello aveva anticipato la detrazione del presofferto prima dell'applicazione dell'art. 78, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore previsto dall'art. 78 deve essere applicato prima della detrazione dal cumulo delle pene delle quote relative al presofferto; così inteso, l'art. 78 opera sul cumulo al lordo della detrazione del tempo già scontato.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 50 del 13/12/2019 (Gabrielli)

    Sez. 5, n. 50 del 13/12/2019, dep. 2020, Gabrielli

    Conferma l'indirizzo secondo cui, nella determinazione della pena da porre in esecuzione, l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 deve precedere la detrazione delle pene espiate o sofferte in custodia cautelare.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015 (Micheletti)

    Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181

    Precedente di supporto al principio che l'art. 78 va applicato prima della detrazione del presofferto.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 45607 del 14/12/2010 (Catracchi)

    Sez. 1, n. 45607 del 14/12/2010, Catracchi, Rv. 249429

    Ulteriore precedente che sostiene l'ordine logico delle operazioni indicato dalla Cassazione (criterio moderatore prima della detrazione).

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 12370 del 21/03/2006 (Bordoni)

    Sez. 1, n. 12370 del 21/3/2006, Bordoni, Rv. 233870

    Precedente di lungo corso che contribuisce al consolidato orientamento applicativo secondo cui l'art. 78 si applica prima della detrazione del presofferto.

  • Indulto (riferimento operativo)

    La Corte ha indicato che le pene eventualmente coperte dall'indulto vanno scorporate prima dell'applicazione del criterio moderatore e della successiva detrazione del presofferto.

Massime di principio

  • Nella determinazione della pena da porre in esecuzione con più condanne anteriori alla data di inizio dell'esecuzione, tutte le pene vanno prima cumulate in un unico cumulo materiale.
  • Le eventuali quote di pena coperte da indulto devono essere scorporate dal cumulo prima di procedere oltre.
  • Il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. va applicato al cumulo prima della detrazione del presofferto (periodi di custodia cautelare già scontati).
  • Solo dopo l'applicazione del criterio moderatore si deve detrarre il presofferto e tenere conto di eventuali liberazioni anticipate.
  • Qualsiasi deroga a questa sequenza consolidata deve essere motivata in modo chiaro e specifico: la mancata motivazione può determinare l'annullamento da parte della Cassazione.
  • In situazioni analoghe i giudici dell'esecuzione devono seguire la giurisprudenza consolidata; in caso di contrasto, la Corte di cassazione tende a reinviare con istruzioni precise sulla sequenza operativa.

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