Cassazione Penale, Sentenza n. 19893/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di legge: la Corte di assise d'appello aveva disposto che la detrazione del "presofferto" (periodi di custodia cautelare già scontati) dovesse essere effettuata immediatamente dopo la somma aritmetica delle pene nel cumulo e dunque prima dell'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen.; il ricorrente contestava tale ordine logico delle operazioni per errore di diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte di assise di appello di Lecce per un nuovo giudizio. La Corte di cassazione ha indicato la sequenza corretta da seguire nella determinazione della pena da eseguire: 1) inserimento in un unico cumulo di tutte le pene eseguibili per reati commessi prima del 3/03/1998; 2) scorporo delle pene coperte dall'indulto; 3) applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen.; 4) detrazione del presofferto e considerazione della liberazione anticipata. Il vizio riscontrato è stato che la corte di appello aveva anticipato la detrazione del presofferto prima dell'applicazione dell'art. 78, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Il criterio moderatore previsto dall'art. 78 deve essere applicato prima della detrazione dal cumulo delle pene delle quote relative al presofferto; così inteso, l'art. 78 opera sul cumulo al lordo della detrazione del tempo già scontato.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 50 del 13/12/2019 (Gabrielli)
Sez. 5, n. 50 del 13/12/2019, dep. 2020, Gabrielli
Conferma l'indirizzo secondo cui, nella determinazione della pena da porre in esecuzione, l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 deve precedere la detrazione delle pene espiate o sofferte in custodia cautelare.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015 (Micheletti)
Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181
Precedente di supporto al principio che l'art. 78 va applicato prima della detrazione del presofferto.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 45607 del 14/12/2010 (Catracchi)
Sez. 1, n. 45607 del 14/12/2010, Catracchi, Rv. 249429
Ulteriore precedente che sostiene l'ordine logico delle operazioni indicato dalla Cassazione (criterio moderatore prima della detrazione).
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 12370 del 21/03/2006 (Bordoni)
Sez. 1, n. 12370 del 21/3/2006, Bordoni, Rv. 233870
Precedente di lungo corso che contribuisce al consolidato orientamento applicativo secondo cui l'art. 78 si applica prima della detrazione del presofferto.
Indulto (riferimento operativo)
La Corte ha indicato che le pene eventualmente coperte dall'indulto vanno scorporate prima dell'applicazione del criterio moderatore e della successiva detrazione del presofferto.
Massime di principio
- Nella determinazione della pena da porre in esecuzione con più condanne anteriori alla data di inizio dell'esecuzione, tutte le pene vanno prima cumulate in un unico cumulo materiale.
- Le eventuali quote di pena coperte da indulto devono essere scorporate dal cumulo prima di procedere oltre.
- Il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. va applicato al cumulo prima della detrazione del presofferto (periodi di custodia cautelare già scontati).
- Solo dopo l'applicazione del criterio moderatore si deve detrarre il presofferto e tenere conto di eventuali liberazioni anticipate.
- Qualsiasi deroga a questa sequenza consolidata deve essere motivata in modo chiaro e specifico: la mancata motivazione può determinare l'annullamento da parte della Cassazione.
- In situazioni analoghe i giudici dell'esecuzione devono seguire la giurisprudenza consolidata; in caso di contrasto, la Corte di cassazione tende a reinviare con istruzioni precise sulla sequenza operativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19858/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19860/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19861/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19862/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19864/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19866/2022 del 20/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →