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Ordinanza

Ordinanza n. 393/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 2742/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Quinta, n. 2742/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appello è stato proposto da una persona fisica contro la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Quinta, n. 2742/2025. Il Consiglio ha rilevato d'ufficio che l'unico difensore dell'appellante risultava asseritamente incaricato della difesa, ma non constava, a una prima verifica, che fosse iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Per verificare la regolare instaurazione del giudizio di appello, il Collegio ha disposto l'acquisizione di una certificazione ufficiale relativa all'iscrizione del difensore alla data di notificazione dell'appello.

La decisione

Il CGARS non ha ancora deciso né sulla ricevibilità o ammissibilità dell'appello, né sul merito. Ha disposto un incombente istruttorio: la Segreteria dovrà chiedere al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell'Ordine degli avvocati interessati di certificare se il difensore dell'appellante fosse iscritto, alla data di notificazione dell'appello, nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. La prosecuzione dell'udienza pubblica è stata fissata al 15 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il difensore.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello rileva d'ufficio un dubbio sull'abilitazione del difensore al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, può disporre un accertamento istruttorio presso il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine competenti prima di assumere definitive determinazioni in rito, nel merito e sulle spese.
  • La verifica dell'iscrizione del difensore nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori deve essere riferita alla data di notificazione dell'appello.
  • In presenza di un accertamento istruttorio ancora da completare sulla regolare rappresentanza tecnica in appello, il giudice può riservare ogni ulteriore decisione e fissare una successiva udienza di trattazione.

Come è indicizzato

MaterieAppelloIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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