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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01976/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2013 emesso dal Comune nei confronti della contribuente. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del Comune. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale. Tuttavia, prima della decisione, il Comune ha depositato memoria con cui ha prodotto un accordo transattivo intervenuto tra le parti in relazione sia all'atto impositivo sia al giudizio di cassazione, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La contribuente ha resistito con controricorso, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad una pronuncia sul merito, essendo la controversia definita transattivamente.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione transattiva della lite e ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione sul merito. In considerazione delle modalità di definizione della controversia, ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e il fatto che l'inammissibilità sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore versamento del contributo unificato

    La disposizione, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di applicazione estensiva; non opera quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta alla sua proposizione per intervenuta definizione transattiva della controversia.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228

    È richiamata quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, interviene un accordo transattivo che definisce la controversia e riguarda anche l'atto impugnato, viene meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione sul merito e il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenienza.
  • La cessazione della materia del contendere o la definizione transattiva della lite può giustificare la compensazione delle spese di legittimità, valorizzando la modalità consensuale di chiusura del conflitto.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso sopravviene dopo la sua proposizione per effetto della definizione della controversia, trattandosi di misura eccezionale e non estensibile analogicamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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