Sentenza n. 2486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento INAIL del 9 maggio 2022 di esclusione dai benefici dell’Avviso ISI 2018, adottato dopo la rideterminazione del punteggio conseguente al conferimento dell’impresa individuale nella società a responsabilità limitata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La domanda di finanziamento per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro era stata ammessa con 135 punti, superiori alla soglia minima di 120, ed era stata erogata un’anticipazione di 51.000 euro garantita da fideiussione. Durante l’attuazione del progetto, l’impresa individuale è stata conferita in una società a responsabilità limitata, con comunicazione all’INAIL ai sensi dell’art. 24 dell’Avviso ISI 2018. L’INAIL ha ritenuto rilevante la data di iscrizione della società alla CCIAA, successiva al 31 dicembre 2016, attribuendo per il parametro relativo alla lavorazione il punteggio minimo di 4 punti e riducendo così il punteggio complessivo al di sotto della soglia di 120 punti. In primo grado la società ha dedotto la violazione della l. 241/1990, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere, l’errata interpretazione dell’art. 24 dell’Avviso e la violazione del principio di continuità aziendale, sostenendo che il conferimento comportasse il subentro della società in tutte le posizioni giuridiche, nei requisiti e nelle aspettative dell’impresa individuale. In appello ha contestato la sentenza del TAR per avere escluso la continuità aziendale, ritenuto non impugnata la riduzione del punteggio e considerato legittimo il ricalcolo. Ha inoltre sostenuto che l’art. 24 imponesse soltanto la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, senza consentire una nuova attribuzione del punteggio, e ha richiamato una nota operativa INAIL del 2002, ritenuta applicabile in quanto l’attività, le attrezzature e il personale erano rimasti invariati. L’INAIL ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il provvedimento di esclusione fosse succintamente ma chiaramente motivato quanto alla ragione dell’esclusione, ossia il mancato raggiungimento della soglia minima dopo l’attribuzione del punteggio previsto per i soggetti iscritti alla CCIAA dal 1° gennaio 2017. Ha confermato che la società a responsabilità limitata è un soggetto giuridico distinto e che, non essendo stata impugnata la chiara previsione dell’Avviso relativa al punteggio minimo per le imprese di nuova iscrizione, non poteva essere contestata in questa sede l’attribuzione astratta di tale punteggio; ha inoltre ritenuto non pertinenti le pronunce in materia di contratti pubblici e la nota operativa del 2002, riferita all’oscillazione del tasso di premio e non al diverso parametro del tasso di tariffa medio nazionale utilizzato dall’Avviso ISI. Tuttavia, il Collegio ha distinto tra i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 7 dell’Avviso e la soglia minima di punteggio prevista dall’art. 3. L’art. 24, in caso di trasferimento dell’attività per conferimento, impone all’INAIL di verificare il mantenimento della validità della domanda o della concessione in relazione ai requisiti di ammissibilità; tali requisiti sono quelli sostanziali elencati dall’art. 7 e devono essere mantenuti sino alla rendicontazione. La soglia di 120 punti, invece, non costituisce un requisito di ammissibilità soggetto a nuova verifica in caso di modifica soggettiva, poiché l’Avviso non prevede una nuova attribuzione del punteggio dopo il conferimento. Una diversa soluzione richiederebbe di ricalcolare anche gli altri parametri soggettivi, come le dimensioni aziendali, senza che tale passaggio sia previsto dalla lex specialis. L’INAIL non poteva quindi escludere la società sulla base del nuovo punteggio attribuito dopo la trasformazione. Il provvedimento impugnato è stato annullato. L’INAIL è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori, nonché alla restituzione dei contributi unificati.
Norme richiamate
art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008
Costituisce la base normativa del finanziamento INAIL di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese.
art. 24 Avviso Pubblico ISI 2018
In caso di trasferimento dell’attività ad altro soggetto a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell’azienda o di un ramo della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell’eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emesso in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall’Avviso.
La disposizione impone, in caso di modifica soggettiva, la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso, ma non autorizza una nuova attribuzione del punteggio complessivo né la ricalcolazione della soglia minima, in assenza di una previsione espressa.
art. 7 Avviso Pubblico ISI 2018
Individua i requisiti di ammissibilità che devono essere posseduti e mantenuti sino alla rendicontazione del progetto; tali requisiti non comprendono la soglia minima di punteggio.
art. 3 Avviso Pubblico ISI 2018
Prevede la soglia minima di ammissibilità di 120 punti e disciplina le tipologie di progetti finanziabili; la soglia costituisce un risultato del sistema di attribuzione dei punteggi, non un requisito soggettivo soggetto a nuova verifica ai sensi dell’art. 24.
artt. 2558 e 2559 c.c.
Richiamati dall’appellante a sostegno del subentro della società nelle posizioni giuridiche dell’impresa conferita; il Consiglio di Stato non li ha ritenuti decisivi rispetto alla specifica disciplina dell’Avviso ISI.
l. 241/1990
Le censure relative alla motivazione e al giusto procedimento non sono state accolte: il provvedimento è stato ritenuto succinto ma chiaro quanto alla ragione dell’esclusione.
Massime di principio
- Quando una lex specialis distingue tra requisiti di ammissibilità e criteri o punteggi di valutazione, il richiamo ai requisiti di ammissibilità contenuto nella clausola che disciplina il subentro o il trasferimento dell’attività non consente, in assenza di una previsione espressa, di ricalcolare il punteggio già attribuito e di riesaminare la soglia minima di finanziabilità.
- In caso di conferimento dell’impresa in un nuovo soggetto giuridico, l’amministrazione può verificare il mantenimento dei requisiti sostanziali di ammissibilità previsti dal bando, ma non può introdurre, attraverso l’interpretazione della lex specialis, un ulteriore passaggio procedimentale di nuova attribuzione del punteggio non previsto dal bando.
- La soglia minima di punteggio prevista da un avviso per l’accesso a un finanziamento, quando è il risultato dell’applicazione dei criteri di valutazione, non coincide necessariamente con un requisito di ammissibilità soggettivo e non è automaticamente soggetta a nuova verifica per effetto di una modifica soggettiva dell’impresa.
- L’interpretazione della lex specialis deve rispettare la distinzione interna tra disposizioni sui requisiti di ammissibilità, disposizioni sui criteri di attribuzione dei punteggi e disposizioni sul mantenimento dei requisiti durante l’attuazione del progetto; non è consentito estendere una clausola di verifica dei requisiti fino a introdurre un ricalcolo non espressamente previsto.
- È sufficiente una motivazione succinta, ma chiara, quando il provvedimento indica in modo comprensibile il fatto decisivo e la regola del bando applicata, anche se l’atto risulta poi illegittimo per avere applicato una conseguenza non consentita dalla lex specialis.
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