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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49630/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (mesi 8 di reclusione) per i reati di minaccia grave (capo A), resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio (capo B). Primo motivo: violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato di minaccia (art. 612 c.p.), alla luce della riforma (d.lgs. 10 aprile 2018, n.36) che ha reso procedibile a querela la "minaccia grave"; si deduceva che, per difetto di querela, quel capo non poteva essere proceduto. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione nella mancata specificazione della ripartizione degli aumenti di pena attribuiti ai reati satellite (minaccia e oltraggio) in continuazione con il reato più grave (art. 337 c.p.), e dunque contestazione della determinazione della pena complessiva.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, per effetto del d.lgs. n.36/2018, la minaccia grave è procedibile a querela e che nel caso non risultava alcuna querela; la condanna per il capo A è stata annullata senza rinvio per difetto di querela e la relativa pena (1 mese e 15 giorni) è stata eliminata. La Corte ha inoltre rideterminato la pena complessiva, riducendola da mesi 8 a mesi 6 e giorni 15 di reclusione. Il secondo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione dell'aumento complessivo di 3 mesi, dividendo equamente l'incremento fra i reati satellite in mancanza di diversa specificazione. Il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36

    modifica della procedibilità del reato di minaccia (art. 612 c.p.)

    Ha trasformato la "minaccia grave" (art. 612, comma 2 c.p.) da procedibile d'ufficio a procedibile a querela, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 339 c.p.; pertanto, in mancanza di querela il reato non è procedibile per i fatti anteriori o successivi all'entrata in vigore di tale decreto, se non rientranti nelle eccezioni.

  • art. 612 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie della minaccia grave; la Corte ha applicato la nuova disciplina che ne vincola la procedibilità alla querela salvo i casi espressi dalla legge.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")

    modifiche al regime di procedibilità

    La Corte ha ritenuto che le modifiche di tale decreto, che ampliano la procedibilità d'ufficio in specifiche ipotesi, non possano essere applicate retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022) se risultano più sfavorevoli per l'imputato.

  • art. 339 cod. pen.

    modalità indicate nell'art. 339 c.p.

    Le modalità previste dall'art. 339 (per esempio espressione mediante strumenti particolari) mantengono la procedibilità d'ufficio se ricorrono; nel caso concreto non erano contestate tali modalità.

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Il Tribunale aveva aumentato la pena complessiva in continuazione; la Cassazione ha interpretato l'aumento complessivo di 3 mesi come da ripartire in mancanza di diversa specificazione, attribuendo metà a ciascun reato satellite.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'oltraggio; la Corte ha ritenuto che l'aumento di pena attribuito a questo titolo sia stato determinato correttamente nella misura indicata dal giudice di merito.

  • art. 337 cod. pen.

    Reato ritenuto il più grave nel cumulo/continuità; la misura dell'aumento complessivo è stata rapportata alla pena inflitta per tale reato.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamata per giustificare che il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti secondo la normativa emergenziale/di proroga.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data dei fatti rispetto alla data di entrata in vigore di riforme legislative: norme procedurali più sfavorevoli non si applicano retroattivamente ai fatti commessi prima della loro efficacia.
  • Quando una fattispecie è stata resa procedibile a querela da una riforma (es. minaccia grave), l'assenza di querela rende il procedimento non procedibile per quel capo e comporta annullamento della condanna relativa.
  • Se il giudice di merito aumenta la pena complessiva per reati in continuazione ma non specifica come ripartire gli aumenti tra i reati satellite, la Corte può attribuire l'aumento in misura proporzionale o, in mancanza di elementi, equamente fra i reati interessati e rideterminare la pena senza rinvio.
  • Contestazioni sulla corretta qualificazione della procedibilità del reato (d'ufficio vs a querela) sono di grande impatto processuale: possono determinare l'annullamento senza rinvio di singoli capi e la conseguente riduzione della pena complessiva.
  • Nel proporre impugnazioni conviene dedurre sia questioni di diritto (errata applicazione di norme di procedibilità) sia questioni di motivazione sulla determinazione della pena, ma il rigetto di una critica motivazionale non impedisce che il giudice di legittimità corregga la pena quando l'errore è determinabile dai soli atti.

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