Sentenza del 07/06/2016 n. 3555 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Ruolo straordinario - Carenza di motivazione in ordine al periculum in mora - Illegittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Nel caso concreto, l'entità della somma pretesa è stata ritenuta sufficiente, di per sé, a giustificare il periculum in mora e quindi l'iscrizione dell'intero importo nel ruolo straordinario. Non è stata ravvisata una carenza di motivazione tale da determinare l'illegittimità dell'iscrizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'iscrizione delle somme nel ruolo straordinario fosse illegittima perché il provvedimento non dimostrava concretamente il periculum in mora, cioè il rischio che l'attesa dei tempi ordinari di riscossione potesse compromettere il recupero del credito. In linea generale, tale rischio deve essere dimostrato e può presumersi solo in presenza di comportamenti concludenti, come uno stato di insolvenza conclamato o l'ammissione dell'imprenditore a una procedura di amministrazione controllata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 11
La disposizione disciplina i ruoli straordinari, destinati ai casi in cui vi sia un fondato pericolo per la riscossione. Il periculum in mora deve normalmente essere dimostrato, salvo che risulti da circostanze concrete e significative.
D.P.R. n. 602/1973, art. 15-bis
La norma è richiamata in relazione all'iscrizione a ruolo delle somme e consente, in presenza dei presupposti del ruolo straordinario, l'iscrizione dell'importo complessivo.
Massime di principio
- L'iscrizione in un ruolo straordinario richiede, in linea generale, una motivazione sul concreto pericolo per la riscossione; non è sufficiente un richiamo astratto alla natura del ruolo.
- Il periculum in mora può essere desunto da comportamenti concludenti del contribuente, come l'insolvenza conclamata o l'accesso a procedure concorsuali o di crisi.
- In situazioni particolari, anche l'entità molto elevata del credito può essere considerata elemento sufficiente a giustificare il pericolo per la riscossione e l'iscrizione dell'intero importo.
- La valutazione deve essere concreta e proporzionata: per contestare efficacemente il ruolo straordinario occorre dimostrare che l'amministrazione non abbia indicato alcun elemento idoneo a collegare la pretesa al rischio effettivo di mancato pagamento.
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