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Ordinanza

Ordinanza n. 11/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del diniego espresso dalla ASL di Teramo in data 6 ottobre 2025, comunicato in pari data, con nota prot. n. 0079781/25, avente ad oggetto “Richiesta convenzione per Nucleo Residenziale Autismo Adulti- Comunicazioni”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 9 settembre 2025, prot. n. 356326/25, non conosciuta; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 24 ottobre 2025, prot. n. 0420344/25, avente ad oggetto “Nucleo residenziale autismo adulti sita in Montorio al Vomano della soc. Welness s.r.l.”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; e, conseguentemente, per la dichiarazione dell’obbligo della ASL di Teramo di rideterminarsi, assegnando a tal uopo un termine.

Giustizia amministrativa202500624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia, formalizzata dalla difesa della società ricorrente con nota del 13 gennaio 2026 e ribadita in camera di consiglio, alla domanda cautelare proposta in via incidentale. Non è stata quindi svolta una valutazione nel merito della legittimità degli atti impugnati, né dei presupposti cautelari. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della ASL di Teramo alla richiesta di convenzione per un nucleo residenziale destinato ad adulti con autismo, nonché atti regionali connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego espresso dalla ASL di Teramo in data 6 ottobre 2025 in merito alla richiesta di convenzione per un nucleo residenziale per adulti con autismo, oltre a due note della Regione Abruzzo e a ogni atto presupposto, consequenziale o connesso. Ha inoltre chiesto la dichiarazione dell'obbligo della ASL di rideterminarsi entro un termine. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le argomentazioni relative al fumus boni iuris e al periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo; l'ordinanza definisce la fase cautelare prendendo atto della rinuncia alla relativa istanza.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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