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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 93 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Amministrazione finanziaria - poteri - autotutela - obbligo a provvedere - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali "prima casa" e recuperato l'IVA con aliquota del 21%, applicando anche una sanzione del 30%. L'immobile era stato considerato di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, per la superficie superiore ai limiti previsti e per le caratteristiche dell'area pertinenziale. La ricorrente contestava inoltre la validità della notifica dell'avviso, chiedeva la sospensione del processo per una querela di falso e sosteneva l'applicabilità dell'aliquota IVA del 10% prevista per fabbricati oggetto di interventi di recupero.

La decisione

Dopo una fase istruttoria e un rinvio finalizzato alla conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, applicando l'aliquota IVA del 10%. Il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del d.lgs. n. 546/1992. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate. Non vi è stata, quindi, una decisione di merito definitiva sulla validità originaria dell'avviso o sulla sussistenza dei requisiti "prima casa".

Norme richiamate

  • Art. 39 del d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina la sospensione del processo tributario in presenza di una controversia pregiudiziale. Nel caso concreto, la contribuente ne aveva chiesto l'applicazione in relazione a una querela di falso, ma la controversia si è poi conclusa mediante conciliazione.

  • Art. 61 del d.lgs. n. 546/1992

    Rende applicabili al giudizio d'appello le disposizioni processuali pertinenti del giudizio tributario, tra cui quelle relative alla cessazione della materia del contendere.

  • Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

    Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere quando, per effetto di un accordo o di un altro evento sopravvenuto, non esiste più una controversia attuale da decidere.

  • Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Prevede i requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e disciplina le conseguenze della decadenza, comprese le imposte dovute e le sanzioni.

  • Art. 6 del D.M. 2 agosto 1969

    Individua alcune caratteristiche degli immobili di lusso, tra cui la superficie utile o complessiva superiore ai limiti normativi. L'Agenzia lo ha utilizzato per sostenere la decadenza dalle agevolazioni prima casa.

  • Tabella A, parte terza, n. 127-quinquiesdecies, allegata al d.P.R. n. 633/1972

    Prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% per determinate cessioni di fabbricati sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero. L'aliquota è stata applicata nell'accordo conciliativo.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono una conciliazione che elimina l'interesse attuale alla decisione, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi definitivamente sulle questioni di merito.
  • La conciliazione può produrre un risultato favorevole al contribuente, come la riduzione dell'aliquota o della pretesa fiscale, anche se non equivale a una sentenza che riconosca integralmente la fondatezza delle sue tesi.
  • La qualificazione di un immobile come bene di lusso può dipendere sia dalla superficie sia dalle caratteristiche delle pertinenze e dell'area circostante; è quindi necessario verificare concretamente tutti gli elementi previsti dalla normativa applicabile.
  • La richiesta di sospensione del processo per una querela di falso non comporta automaticamente la sospensione: occorre che la controversia falsità sia effettivamente pregiudiziale rispetto alla decisione tributaria.
  • La compensazione integrale delle spese indica che ciascuna parte sostiene i propri costi e che il giudice non individua una parte integralmente soccombente.

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