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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02892/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito vantato da una società che svolgeva attività artigiana e che era stata ammessa soltanto in chirografo, nonostante la richiesta di collocazione con privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 5 c.c. La creditrice propose opposizione allo stato passivo sostenendo che, per il riconoscimento del privilegio, non bastasse l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane se non accompagnata dalla verifica dei requisiti sostanziali dell’impresa artigiana; dedusse dunque di possedere tali requisiti e che il tribunale dovesse valutarli. Il tribunale accolse solo in parte l’opposizione, limitatamente a interessi e penale ex d.lgs. n. 231 del 2002, ma negò il privilegio artigiano ritenendo necessaria l’iscrizione all’albo, iscrizione che nella specie risultava assente perché la società era iscritta solo nella sezione ordinaria del registro imprese. In cassazione la società creditrice denunciò violazione e falsa applicazione dell’art. 2751-bis n. 5 c.c., dell’art. 5 l. n. 443/1985, della l. n. 57/2001 e dell’art. 36 d.l. n. 5/2012, sostenendo che, nella disciplina previgente alla riforma del 2012, l’iscrizione all’albo non fosse requisito necessario ai fini del privilegio e che la nozione di impresa artigiana dovesse ricavarsi dai criteri dell’art. 2083 c.c., anche richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, nel regime anteriore alla modifica del 2012 dell’art. 2751-bis n. 5 c.c., l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane non è solo non sufficiente, ma costituisce anche un presupposto formale necessario del privilegio artigiano, distinto dalla verifica sostanziale dei requisiti dell’impresa artigiana. Ha inoltre precisato che, per i crediti sorti prima del 10 febbraio 2012, i requisiti sostanziali vanno accertati secondo l’art. 2083 c.c., mentre per quelli successivi secondo la legge-quadro n. 443/1985. Nel caso concreto, però, il ricorso è stato respinto perché la censura muoveva da un’erronea lettura del precedente delle Sezioni Unite e non scalfiva la ratio del decreto impugnato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; disposto l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 5 c.c.

    Per il privilegio generale sui mobili dell’impresa artigiana, nel testo previgente al 2012, l’iscrizione all’albo è presupposto formale necessario ma non sufficiente; occorre anche la verifica dei requisiti sostanziali dell’impresa artigiana. Dopo la riforma, il rinvio è alle disposizioni legislative vigenti.

  • art. 5 l. n. 443/1985

    L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane è costitutiva della qualifica e condizione per le agevolazioni pubblicistiche; la sua funzione è anche pubblicitaria nei rapporti con i terzi.

  • art. 2083 c.c.

    Per i crediti anteriori al d.l. n. 5/2012, i requisiti sostanziali dell’impresa artigiana ai fini del privilegio vanno verificati secondo la nozione codicistica di piccolo imprenditore/artigiano.

  • l. n. 57/2001

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno della possibilità di costituire l’impresa artigiana anche in forma societaria pluripersonale; non è decisiva rispetto al requisito dell’iscrizione.

  • art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5

    Ha modificato l’art. 2751-bis n. 5 c.c., agganciando il privilegio alla nozione di impresa artigiana definita dalle disposizioni legislative vigenti.

  • l. n. 35/2012

    Legge di conversione del d.l. n. 5/2012, richiamata come momento di entrata in vigore della riforma del privilegio artigiano.

  • d.lgs. n. 231/2002, art. 10

    Il tribunale aveva riconosciuto solo interessi e penale previsti per i ritardi di pagamento tra imprese.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla riforma del 2012, il privilegio generale mobiliare dell’impresa artigiana richiede cumulativamente: un presupposto formale di iscrizione nell’albo e la concreta sussistenza dei requisiti sostanziali dell’impresa artigiana.
  • L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non opera come presunzione assoluta della natura artigiana dell’impresa ai fini del privilegio, né esonera il giudice dal controllo sulla reale consistenza dell’attività svolta.
  • La "non rilevanza ex se" dell’iscrizione all’albo va intesa come non sufficienza e non come non necessità: l’iscrizione resta necessaria perché ha funzione costitutiva e pubblicitaria nei rapporti giuridici.
  • Per i crediti anteriori al d.l. n. 5/2012, la verifica sostanziale dell’impresa artigiana va compiuta alla stregua dell’art. 2083 c.c.; per i crediti successivi, alla luce della legge-quadro n. 443/1985.
  • Il regime pubblicitario delle iscrizioni imprenditoriali tutela l’affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché la costitutività dell’iscrizione può coesistere con il controllo giudiziale dei requisiti sostanziali richiesti per specifici benefici o privilegi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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