Sentenza n. 673/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto emesso dallo sportello unico per immigrazione di Pistoia in data 07.05.2025 e notificato in pari data via PEC con cui si respingeva l'istanza nominativa della ricorrente diretta ad istaurare in Italia un rapporto subordinato a carattere stagionale a favore del sig. Shllaku Xhovan nato in Albania il 26.08.2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia dell’istanza nominativa di nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato stagionale con un cittadino albanese
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il diniego del 7 maggio 2025, relativo a un’istanza presentata il 12 febbraio 2025 per ottenere il nulla osta all’assunzione stagionale di un lavoratore straniero. Il diniego era fondato sulla presenza del lavoratore in Italia alla data della domanda. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione della partecipazione procedimentale: secondo la ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, nelle quali si rappresentava che la permanenza in Italia era giustificata dalla pendenza di precedenti procedure di conversione del permesso di soggiorno e che il lavoratore era successivamente rientrato in Albania il 9 marzo 2025. Con il secondo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per carenza ed erroneità dell’istruttoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 10, e 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998. La ricorrente sosteneva che il lavoratore potesse legittimamente permanere in Italia nelle more della definizione della procedura di conversione del permesso di soggiorno e che tale circostanza escludesse l’efficacia ostativa della sua presenza sul territorio nazionale alla data dell’istanza di nulla osta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego, osservando che l’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione presentata ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, purché dalla motivazione complessiva emergano le ragioni del mancato accoglimento. Nel caso concreto, il provvedimento indicava come ragione ostativa la presenza del lavoratore in Italia alla data della domanda e tale circostanza risultava confermata dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente; le osservazioni non introducevano elementi idonei a superare quel dato fattuale. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha distinto la procedura di conversione del permesso di soggiorno, diretta a trasformare un titolo già esistente e autonoma rispetto al nulla osta, dalla procedura di nulla osta prevista dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, funzionale all’ingresso in Italia del lavoratore residente all’estero. L’art. 5, comma 9-bis, consente allo straniero che abbia presentato domanda di rilascio, rinnovo o conversione di soggiornare e lavorare nelle more del procedimento, ma tale disciplina non deroga al requisito previsto dall’art. 22, comma 2, per la diversa domanda di nulla osta, che presuppone la residenza all’estero del lavoratore al momento della presentazione. La pendenza della procedura di conversione non poteva quindi modificare la natura della nuova istanza di nulla osta né rendere irrilevante la presenza del lavoratore in Italia. Poiché il lavoratore si trovava in Italia il 12 febbraio 2025, il diniego è stato ritenuto legittimo. Il TAR ha inoltre precisato che il diniego non era fondato sulla mancanza di quote, profilo ormai non ostativo per la fattispecie esaminata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è rispettato quando le ragioni del diniego risultano dalla motivazione complessiva dell’atto, anche senza una confutazione analitica di ogni osservazione del privato.
art. 10-bis l. 241/1990
A seguito del preavviso di rigetto, l’Amministrazione non deve rispondere puntualmente a ciascuna deduzione, purché dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni per cui le osservazioni non superano gli ostacoli all’accoglimento.
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica [...] allo sportello unico per l'immigrazione
La domanda di nulla osta al lavoro subordinato, compreso quello stagionale, presuppone che il lavoratore straniero risieda all’estero alla data della presentazione; il nulla osta è funzionale al successivo ingresso e non alla regolarizzazione di chi è già in Italia.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato
La conversione del permesso di soggiorno del lavoratore stagionale è un procedimento autonomo rispetto al nulla osta per un nuovo ingresso.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno [...] il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza
La norma consente la permanenza e il lavoro nelle more della definizione della domanda di rilascio, rinnovo o conversione, quando ricorrono le condizioni previste, ma non elimina il requisito della residenza all’estero per una distinta domanda di nulla osta finalizzata a un nuovo ingresso.
Massime di principio
- La domanda di nulla osta al lavoro subordinato, anche stagionale, è funzionale all’ingresso del lavoratore straniero dall’estero e presuppone che egli risieda all’estero al momento della presentazione dell’istanza; la presenza del lavoratore in Italia a tale data costituisce condizione ostativa al rilascio.
- La pendenza di una procedura di conversione del permesso di soggiorno non trasforma una successiva domanda di nulla osta in una domanda di conversione e non consente di derogare al requisito della residenza all’estero previsto per il nulla osta.
- La facoltà dello straniero di soggiornare e lavorare in Italia nelle more della definizione di una domanda di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno non rende legittima, per ciò solo, la presentazione di un nuovo nulla osta destinato a un lavoratore già presente sul territorio nazionale.
- Nel procedimento disciplinato dall’art. 10-bis l. 241/1990, l’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato; è sufficiente che dalla motivazione complessiva del provvedimento emergano le ragioni del mancato accoglimento e l’inidoneità delle osservazioni a superare l’ostacolo rilevato.
- La legittima permanenza del lavoratore in Italia nelle more della conversione del permesso e l’assenza di un regime di quote non incidono sul distinto requisito, vincolante, della residenza all’estero richiesto per il rilascio del nulla osta.
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