Sentenza n. 4442/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 50/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 12 gennaio 2023, confermata sul punto dalla sentenza n. 597/2023 emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 18 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza n. 50/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, confermata sul punto dalla sentenza n. 597/2023 della Corte d’appello di Milano, che aveva riconosciuto alle docenti la Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, notificata al Ministero il 16 gennaio 2023, che aveva condannato l’Amministrazione a mettere a loro disposizione la Carta docente per € 2.500,00, € 3.000,00 e € 1.500,00, rispettivamente. Hanno chiesto l’adempimento del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che il titolo era passato in giudicato e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché il Ministero non ha provato l’integrale esecuzione delle sentenze, gli ha ordinato di erogare alle ricorrenti la Carta docente, nei rispettivi importi di € 2.500,00, € 3.000,00 e € 1.500,00, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni e non avrà diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, e alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 50/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 12 gennaio 2023, confermata sul punto dalla sentenza n. 597/2023 emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 18 ottobre 2023 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dalla Cancelleria della Corte d’appello di Milano in data 23 gennaio 2024 (all. 3 al ricorso).
Il giudicato della sentenza che costituisce il titolo dell’ottemperanza è accertato in base al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c. e all’attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La sentenza del Tribunale, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 16 gennaio 2023 (all. 4-5 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
L’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso di almeno 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
La sentenza del Tribunale, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 16 gennaio 2023 (all. 4-5 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Ai fini del termine dilatorio per procedere all’esecuzione giudiziale, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza è la copia dotata di attestazione di conformità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione debitrice, la mancata prova dell’integrale adempimento giustifica l’ordine di eseguire il giudicato entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, subordinandone l’attivazione all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
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