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Ordinanza

Ordinanza n. 13282/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa concessione di idonee misure cautelari, - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Ladinia S.p.A. è stata collocata al 68° posto della graduatoria, e, quindi, al di fuori dei progetti ammessi alla fruizione del contributo; - della Graduatoria dei “Soggetti a cui è concesso il contributo”, costituente l’Allegato 1 alla predetta nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Ladinia S.p.A. non vi è stata inclusa; - della Graduatoria dei “Soggetti utilmente in graduatoria a cui non è stato concesso il contributo”, costituente l’Allegato 2 alla predetta nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Ladinia S.p.A. è stata collocata al 68° posto della graduatoria, e, quindi, al di fuori dei progetti finanziabili; -sempre in parte qua, ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del Turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024, e di tutti gli allegati all’Avviso in questione; di tutti i Verbali della Commissione esaminatrice, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di Sciovie Ladinia S.p.A. a essere collocata in graduatoria nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCIOVIE LADINIA S.P.A. il 12\3\2026: - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Ladinia S.p.A. è stata collocata al 68° posto della graduatoria, e, quindi, al di fuori dei progetti ammessi alla fruizione del contributo; - della Graduatoria dei “Soggetti a cui è concesso il contributo”, costituente l’Allegato 1 alla predetta nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Ladinia S.p.A. non vi è stata inclusa; - della Graduatoria dei “Soggetti utilmente in graduatoria a cui non è stato concesso il contributo”, costituente l’Allegato 2 alla predetta nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Ladinia S.p.A. è stata collocata al 68° posto della graduatoria, e, quindi, al di fuori dei progetti finanziabili; - sempre in parte qua, ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del Turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024, e di tutti gli allegati all’Avviso in questione; - del provvedimento di nomina della Commissione di cui alla nota prot. n. 0077916 del 18.02.2025; - del Decreto di approvazione della graduatoria e dei contributi recante prot. n. 267769 del 27.11.2025, che reca la correzione dell’errore materiale riferito all’istanza ID 49959; - di tutti i Verbali della Commissione esaminatrice, nessuno eccettuato ed escluso, ostesi dall’Amministrazione resistente con nota reg. gen. n. 14024 del 4.02.2026, e così in particolare del: Verbale n. 1 del 11.03.2025; Verbale n. 2 del 19.03.2025; Verbale n. 3 del 4.06.2025; Verbale n. 4 del 11.06.2025; Verbale n. 5 del 2.07.2025; Verbale n. 6 del 17.07.2025; Verbale n. 7 del 17.07.2025 - della nota del Ministero del Turismo – Direzione generale tecnologia retribuzione digitalizzazione e statistica, a firma del RUP, Dott.ssa Benedetta Rizzo, reg. gen. n. 258768 del 5.11.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto; e per la riedizione della procedura e/o, quantomeno, l’accertamento e la declaratoria del diritto di Sciovie Ladinia S.p.A. a essere collocata in graduatoria nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CAROSELLO TONALE S.P.A. il 3\4\2026: a) della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380). Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da LATEMAR CAREZZA S.R.L. il 12\5\2026: per l’annullamento, in parte qua, - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in particolare nella parte in cui ha assegnato alla domanda n. 48250 presentata da Latemar Carezza S.p.A., collocata al 8° posto della graduatoria, il punteggio complessivo di 70 punti, oltre a 2 punti premiali, anziché 90 punti, oltre a 10 punti premiali; - dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 246380 di data 19.11.2025; - della correzione dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 264763 di data 20.11.2025; - del verbale della Commissione interna di valutazione n. 4, relativo alla seduta n. 5 del 02.04.2025; - per quanto occorrer possa, sempre in parte qua, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del Turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024; - di tutti gli ulteriori verbali della Commissione di valutazione, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente indicato. nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Latemar Carezza S.r.l. a vedersi attribuire 90 punti, oltre a 10 punti premiali, ovvero il diverso punteggio superiore a 70 punti, oltre a 2 punti di premialità, ritenuto di giustizia Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da VAL FIORENTINA S.P.A. il 14\5\2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, degli atti meglio indicati nel ricorso introduttivo e nell’atto di proposizione di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202601014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione allegata alle domande delle imprese ammesse a finanziamento nell’ambito della procedura per contributi destinati agli impianti di risalita e di innevamento artificiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa partecipante)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, partecipante alla procedura di finanziamento indetta dal Ministero del Turismo e collocata al 68° posto, aveva chiesto di conoscere la documentazione relativa alle domande delle imprese utilmente collocate in graduatoria, al fine di verificare la correttezza dei punteggi attribuiti e di sostenere il ricorso contro la propria collocazione. Il Ministero aveva riconosciuto l’interesse difensivo, ma aveva trasmesso soltanto i Moduli A e una parte della documentazione prevista dall’Avviso, oscurando dati personali, segreti tecnici e commerciali e parti non pubbliche dei bilanci. Con l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., la ricorrente ha chiesto l’esibizione integrale della documentazione allegata alle domande, nonché di eventuali relazioni tecniche, richieste di integrazione o chiarimenti e relative risposte e di ogni altro documento inerente alle posizioni delle imprese ammesse. In camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle precedenti istanze di accesso. La controversia residua ha riguardato l’istanza del 23 aprile 2026. Il Ministero e le controinteressate non hanno contestato specificamente la domanda, salvo una memoria di Mottolino S.p.A., stralciata perché tardiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le precedenti istanze di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., in ragione della dichiarazione resa dalla ricorrente. Ha inoltre disposto lo stralcio della memoria di Mottolino S.p.A., depositata oltre il termine dimezzato per le memorie conclusionali nel rito camerale. Quanto all’istanza residua, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché il nesso di strumentalità tra l’accesso e la difesa nel giudizio relativo alla graduatoria. Il solo Modulo A è stato ritenuto insufficiente, poiché la documentazione prevista dall’Avviso comprendeva anche elaborati progettuali, autorizzazioni, documentazione sul livello di progettazione, piano economico-finanziario, quadro tecnico-economico, documenti relativi alla cantierabilità e delibere o lettere di impegno bancario, elementi potenzialmente utilizzati dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di trasmettere la documentazione allegata alle domande delle imprese ammesse, limitatamente alla documentazione elencata nell’allegato 1 dell’Avviso pubblico, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stata invece respinta la richiesta relativa a eventuali richieste di integrazione o chiarimenti, risposte e ogni altro documento non puntualmente individuato, perché generica e fondata su un’esistenza meramente ipotetica dei documenti. Il Collegio ha escluso la prevalenza delle esigenze di riservatezza dei terzi, rilevando sia la necessità della documentazione per la difesa sia il fatto che la stessa amministrazione aveva già respinto le opposizioni dei controinteressati. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    il giudizio in materia di accesso ... è rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso medesimo

    Il giudizio sull’accesso è un giudizio sul rapporto e il giudice può ordinare direttamente l’esibizione dei documenti; possono quindi essere valutati anche argomenti non espressi nel provvedimento amministrativo.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    ordina l’esibizione dei documenti richiesti

    La norma conferma la natura accertativa del giudizio in materia di accesso e consente al giudice di impartire un ordine di esibizione.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    La partecipazione alla procedura comparativa e la necessità di verificare i punteggi attribuiti agli altri concorrenti integrano un interesse qualificato all’accesso.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico

    Nel bilanciamento con la riservatezza, l’accesso difensivo è consentito quando la documentazione sia necessaria alla cura o difesa di un interesse giuridico, una volta verificati i presupposti dell’accesso documentale.

  • art. 3 d.P.R. 184/2006

    Disciplina le opposizioni dei controinteressati all’istanza di accesso; nel caso concreto le opposizioni sono state esaminate dal Ministero, che le ha respinte.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito delle memorie conclusionali, applicato con il dimezzamento previsto nel rito camerale, non è stato rispettato dalla controinteressata.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel rito camerale i termini processuali sono dimezzati; la memoria depositata a soli dodici giorni dalla camera di consiglio è stata pertanto considerata tardiva.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    L’esistenza o detenzione del documento richiesto costituisce elemento costitutivo del diritto di accesso e deve essere dimostrata dall’istante, anche in via presuntiva o indiziaria, ma non mediante mere supposizioni.

Massime di principio

  • Il giudizio ex art. 116 c.p.a. in materia di accesso è un giudizio di accertamento sul rapporto, non una mera impugnazione del diniego: il giudice può valutare anche ragioni non esplicitate dall’amministrazione e, se sussistono i presupposti, ordinare direttamente l’esibizione dei documenti.
  • In una procedura comparativa per la concessione di contributi pubblici, il partecipante escluso dal finanziamento vanta un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione delle domande ammesse quando l’ostensione sia strumentale a verificare la correttezza dei punteggi e a difendersi nel giudizio sulla graduatoria.
  • Quando l’Avviso prevede che l’attribuzione dei punteggi dipenda anche da documentazione tecnica, autorizzativa, progettuale ed economico-finanziaria allegata alla domanda, la trasmissione del solo modulo descrittivo non soddisfa il diritto di accesso difensivo: devono essere esibiti, nei limiti della richiesta, anche gli ulteriori documenti valutabili dalla Commissione.
  • L’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza dei controinteressati quando la documentazione è necessaria alla cura o difesa di un interesse giuridico e tale necessità è concretamente collegata alla controversia; non occorre dimostrare una generica utilità esplorativa, ma la specifica strumentalità dell’ostensione.
  • L’accesso non può essere ordinato rispetto a documenti indicati in modo generico o la cui esistenza sia prospettata soltanto come eventuale. L’istante deve dimostrare, anche mediante elementi presuntivi o indiziari, l’esistenza o la detenzione dei documenti richiesti; non sono sufficienti supposizioni, illazioni o congetture.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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