Sentenza n. 612/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento 1) Del provvedimento del Comune di Pieve Torina a firma del Responsabile UTC del 24.07.2024 prot. 8854 del 24.07.2024, comunicato in pari data ai ricorrenti presso l’indirizzo PEC del loro tecnico geom. Samuele Crucianelli, con il quale veniva disposto e comunicato il provvedimento finale di diniego di approvazione del progetto di ricostruzione dell’edificio sito a Pieve Torina via XX Settembre (Foglio 5 part. 150), pratica MUDE Fasc.: 490.40.19/2024/USR/11093 2) Del consequenziale provvedimento della Regione Marche USR: Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 5434 del 12 agosto 2024 a firma del Responsabile del procedimento e del dirigente, con il quale, visto il provvedimento finale di diniego del Comune di Pieve Torina di cui sopra veniva non accolta l’istanza di contributo. 3) Se ed in quanto occorra dell’art 10 delle NTA al PRG come (presumibilmente) risultante dalla variante approvata con decreto del Commissario ad acta n. 8859 del 24.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di approvazione del progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma, conseguente diniego regionale del contributo e, ove occorrente, art. 10 delle NTA del PRG comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano il diniego comunale fondato su due ragioni ostative: il mancato arretramento di 1,50 metri dal filo della strada posta a sud del lotto e il mancato rispetto delle prescrizioni del Piano Straordinario della Ricostruzione sulla forometria dei prospetti e sulle dimensioni e gli allineamenti delle aperture. Con il primo motivo deducevano eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, incoerenza con i presupposti di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Sostenevano che la prescrizione dell’arretramento, contenuta nell’art. 10 delle NTA, avesse natura sostanzialmente ad personam e discriminatoria, fosse incompatibile con la pianificazione generale e non fosse applicabile perché l’area a sud sarebbe stata privata, non destinata al transito e censita come bene comune non censibile. Deducevano inoltre che il Comune non avesse esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego e non avesse considerato l’irregolarità del lotto e l’impossibilità concreta di rispettare l’arretramento. Con il secondo motivo censuravano gli analoghi vizi rispetto alla forometria. Affermavano che le finestre progettate avessero dimensioni sostanzialmente analoghe a quelle esistenti, che la finestra del soggiorno fosse allineata a quella del piano sottostante e che il limite del 10% previsto dal PSR riguardasse soltanto gli edifici con grado di tutela 2 e 3, non l’edificio ricorrente. Contestavano quindi anche il carattere generico, nuovo e incomprensibile del richiamo comunale al limite del 10%. Il diniego regionale di contributo era impugnato quale atto consequenziale e vincolato rispetto al diniego comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, compensando le spese. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, ritenendo sufficiente, anche se sintetica, la motivazione del diniego: non è necessaria la confutazione analitica di ogni argomento del privato, purché siano indicate le ragioni ostative sulla base dell’istruttoria e delle norme applicabili. Ha poi ritenuto applicabile l’art. 10 delle NTA, che impone all’edificio individuato dalla disposizione, in fase di ricostruzione, l’arretramento di 1,50 metri rispetto a tutte le strade presenti nei confini del lotto. La circostanza che l’area fosse privata e censita come bene comune non censibile non escludeva la qualificazione come strada ai fini urbanistici, poiché la disposizione di piano riguardava anche strade non di proprietà pubblica e risultava documentato il passaggio veicolare, il collegamento tra le proprietà e il raccordo con la viabilità pubblica. Il Collegio ha inoltre escluso il carattere ad personam o discriminatorio della prescrizione, osservando che essa era riferita a tutti gli edifici compresi nella zona e che la sua applicazione, al momento, riguardava di fatto soltanto l’edificio in ricostruzione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto che l’art. 3-bis, comma 2, d.l. 123/2019 consentisse al PSR di disciplinare la configurazione esterna degli edifici ricostruiti, comprendendovi la forometria. Ha quindi ritenuto legittime le prescrizioni del PSR sulla conservazione e sull’allineamento delle aperture e ha interpretato il limite del 10% come applicabile a tutti gli edifici situati in zona A, non soltanto a quelli con grado di tutela 2 e 3. La diversa previsione relativa agli edifici tutelati aveva infatti presupposti ulteriori e non limitava l’ambito applicativo della regola riferita agli edifici in zona A. È stata esclusa anche sotto questo profilo la violazione dell’art. 10-bis, poiché il diniego costituiva una specificazione del mancato rispetto del PSR. Tuttavia, il TAR ha precisato che dagli atti non risultava del tutto chiaro se il Comune avesse valutato il progetto originario o quello modificato trasmesso il 22 maggio 2024; pertanto, ferma l’applicabilità delle prescrizioni sull’arretramento e sulla forometria, il Comune avrebbe potuto rivalutare l’effettivo rispetto dei punti 5.2 e 5.4 del PSR con riferimento al progetto corretto. Il ricorso è stato comunque definitivamente respinto.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego non impone una confutazione analitica di ogni argomento del privato; è sufficiente una motivazione che indichi in modo adeguato le ragioni del diniego sulla base dell’istruttoria e delle norme richiamate.
art. 10 NTA del PRG comunale
L’edificio contrassegnato dalla presente annotazione, in fase di ricostruzione, dovrà arretrare, rispetto a tutte le strade presenti nei confini del lotto, dal filo stradale di ml 1,50.
La prescrizione si applica alle strade presenti nel lotto anche se private e può riguardare tutti gli edifici ricompresi nella zona e nel piano particolareggiato, nonostante la sua concreta applicazione attuale a un solo edificio.
art. 3-bis, comma 2, d.l. 123/2019
[Il PSR può autorizzare] gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati ... anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.
La nozione di configurazione degli esterni comprende la forometria; il PSR può quindi imporre prescrizioni sulla conservazione, dimensione e allineamento delle aperture.
art. 2 d.lgs. 285/1992
La nozione di strada può dipendere dalla destinazione all’uso pubblico e non dalla titolarità pubblica o privata dell’area; il giudice richiama tale criterio nel valutare la rilevanza urbanistica della strada privata.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non sussiste quando il provvedimento finale, pur sinteticamente, espone le ragioni ostative alla definizione favorevole del procedimento sulla base dell’istruttoria e delle norme applicabili; non è necessaria la confutazione analitica di ogni osservazione del privato.
- Una prescrizione urbanistica sulle distanze dagli edifici può riferirsi anche a strade private, quando la disciplina di piano le qualifichi come strade rilevanti all’interno del lotto e risulti previsto o accertato un uso veicolare e di collegamento tra le proprietà e la viabilità pubblica.
- La previsione urbanistica che impone un arretramento a tutti gli edifici ricompresi in una determinata zona o piano non assume natura discriminatoria o ad personam per il solo fatto che, in concreto e allo stato, riguardi un unico edificio oggetto di ricostruzione.
- Nel procedimento di ricostruzione post-sismica, la configurazione degli esterni richiesta dall’art. 3-bis, comma 2, d.l. 123/2019 comprende la forometria; il Piano Straordinario della Ricostruzione può quindi disciplinare dimensioni, allineamenti e modifiche delle aperture.
- Una prescrizione del Piano Straordinario della Ricostruzione che ammette ampliamenti delle aperture entro il 10% dell’originale può essere interpretata come applicabile a tutti gli edifici situati in zona A, anche se le ulteriori prescrizioni di conservazione dei caratteri originari riguardano soltanto gli edifici con specifico grado di tutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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