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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8460/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il decreto del 24/06/2022 che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Palermo (3/12/2021) con cui era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni tre, con obbligo di soggiorno e pagamento di una cauzione di euro 900. Il ricorrente deduce un unico motivo: carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la persistenza nel tempo delle condotte produttive di redditi illeciti ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n.159/2011, sostenendo che vi fosse un solo procedimento recente circoscritto ad un arco temporale ristretto (agosto/settembre 2016 - marzo 2018) e nessuna pluralità di accertamenti giudiziari tali da dimostrare l'abitualità richiesta dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il ricorso in materia di misure di prevenzione è ammesso in Cassazione solo per violazione di legge e, in particolare, per motivazione apparente ai sensi dell'art. 125 c.p.p.; non è sindacabile in sede di legittimità la mera manifesta illogicità. La Corte ha ritenuto invece che la Corte d'appello avesse fornito adeguata motivazione: ha considerato le condanne pregresse (anni 1990-1991), la recente condanna del 11/09/2020 per il reato di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) con ruolo di capo e i reati commessi tra il 23/08/2016 e il 22/03/2018 (truffe, lesioni), il disvalore delle condotte cioè l'organizzazione di frodi assicurative con squadre che cagionavano lesioni gravi a persone vulnerabili, la modestia dei redditi dichiarati (2010-2014) come indice di assenza di fonti lecite di sostentamento. In ragione di ciò la valutazione della pericolosità e dell'abitualità è stata ritenuta adeguatamente supportata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)

    Definisce le categorie di pericolosità (tra cui la lett. b) relativa a chi trae abitualmente, anche in parte, il sostentamento da proventi di attività delittuose). La Corte richiede prova dell'abitualità e del collegamento tra condotte e vita del soggetto per applicare la misura.

  • Art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. n.159/2011 e Sentenza Corte Costituzionale n.24/2019

    La Corte Costituzionale (sent. n.24/2019) ha limitato l'ambito della pericolosità generica richiamata dal capo II, incidendo sull'applicabilità delle misure a talune categorie; dopo tale intervento occorre maggiore specificità nel collegare i fatti alla categoria di pericolosità invocata.

  • Art. 125 cod. proc. pen.

    Imposizione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; in Cassazione è possibile denunciare la motivazione apparente (violazione dell'art. 125), ma non ogni vizio di logicità.

  • Art. 416 cod. pen.

    Delitto di associazione a delinquere: la condanna per tale reato, soprattutto con ruolo di capo, è elemento valutabile dal giudice della prevenzione ai fini della pericolosità sociale.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la comminazione di una somma in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha irrogato la somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • In cassazione sulle misure di prevenzione il sindacato è limitato: il ricorso è ammissibile principalmente per violazione di legge o per motivazione apparente, non per generica manifestazione di illogicità.
  • Per far rientrare una persona nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) (chi vive abitualmente, anche solo in parte, di proventi illeciti) è necessario dimostrare l'abitualità: pluralità di condotte, durata significativa nel tempo o ruolo stabile che caratterizzi lo stile di vita.
  • Condanne pregresse, recente partecipazione a organizzazioni criminali con ruolo apicale, modus operandi ripetuto e assenza di fonti lecite di reddito sono elementi che il giudice della prevenzione può valorizzare per fondare la pericolosità.
  • Un significativo intervallo temporale non deve essere esclusivamente privo di interruzioni cronologiche: anche due fasi temporali distanti possono, se congiunte da elementi di gravità e continuità morale (es. ruolo di capo, medesimo metodo criminale), costituire prova di persistenza.
  • Per il difensore: nelle situazioni simili conviene concentrarsi nel dimostrare l'episodicità delle condotte, la presenza di redditi leciti documentati e la mancanza di plurime condanne/accertamenti significativi; per il giudice: motivare puntualmente il nesso tra fatti concreti e i requisiti di legge.

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