Sentenza n. 368/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del 31 ottobre 2025 del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il quale è stata disposta la revoca del contributo di euro 5.803,12, in precedenza concesso alla ricorrente; - degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di revoca di un contributo di euro 5.803,12 per mancato rispetto del termine per il pagamento dei beni agevolati e per la presentazione della richiesta di erogazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa beneficiaria ha impugnato il provvedimento ministeriale di revoca del contributo, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse l'inadempimento della beneficiaria agli obblighi assunti nella fase di erogazione del finanziamento. La revoca era stata motivata dal mancato rispetto del termine previsto per il pagamento dei beni oggetto dell'agevolazione e per la presentazione della richiesta di erogazione. Il ricorso è stato trattato con il rito dell'art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti della possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione pregiudiziale del Ministero e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice ha applicato il criterio della natura della situazione soggettiva azionata: quando la revoca del contributo dipende dall'inadempimento del beneficiario agli obblighi relativi alla fase esecutiva o di erogazione, la posizione del privato è di diritto soggettivo, anche se l'atto è formalmente denominato revoca o decadenza. Nel caso concreto, la revoca non costituiva esercizio di un potere discrezionale, ma conseguiva al contestato inadempimento dell'impresa rispetto agli obblighi cui era subordinata l'effettiva erogazione del contributo. Il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario nelle forme e nei termini di legge. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 11 c.p.a.
Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione nelle forme e nei termini di legge; la norma non è espressamente citata nel testo, ma il principio della riproponibilità è richiamato dal dispositivo motivazionale.
Massime di principio
- Il riparto di giurisdizione nelle controversie su concessione e revoca di contributi pubblici deve essere determinato in base alla natura della situazione soggettiva azionata, non alla denominazione formale dell'atto impugnato.
- Quando la revoca o la decadenza del contributo è fondata sull'inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti nella fase di erogazione o sull'utilizzo difforme delle somme rispetto al programma finanziato, la controversia riguarda un diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia riguarda una fase anteriore al provvedimento discrezionale di attribuzione del beneficio oppure quando il beneficio, già concesso, è annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse, e non per inadempimento del beneficiario.
Come è indicizzato
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