Ordinanza n. 7455/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento e dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria relativa alla realizzazione di un fabbricato destinato a contenere un impianto di climatizzazione a pompa di calore
Esito
La controversia
Il Condominio ha appellato la sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 724/2025, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria relativa al fabbricato destinato a contenere l’impianto di climatizzazione. Il testo non espone i singoli motivi di appello. Durante il giudizio, le parti hanno avviato un percorso conciliativo presso la Prefettura di Brescia per affrontare sia la questione edilizia sia quella dell’insonorizzazione. Il Condominio ha chiesto un ulteriore rinvio e la conferma delle misure cautelari per verificare l’effettivo spostamento degli impianti e il completamento dei lavori concordati. Comune e controinteressati hanno insistito per il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l’appello. Ha rilevato una situazione sopravvenuta potenzialmente idonea a determinare la carenza d’interesse alla decisione o la cessazione della materia del contendere: i lavori di spostamento dell’impianto risultavano avviati, con termine indicato al 15 ottobre 2026, e il Comune aveva riferito di avere annullato in autotutela, per difetto di notifica, i verbali sanzionatori relativi alla violazione dell’ordinanza sul rumore. Ha quindi disposto che, entro sessanta giorni dal 15 ottobre 2026, il Comune trasmetta chiarimenti sulla rimozione del fabbricato, sull’effettiva conclusione dei lavori e sull’annullamento delle sanzioni; nello stesso termine il Condominio dovrà riferire sulle medesime circostanze e dichiarare se permanga l’interesse alla decisione. Ha confermato le misure cautelari già disposte, che sospendono l’esecutività della sentenza appellata, e rinviato la discussione del merito a un’udienza pubblica da fissarsi con separato decreto. Spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
è, dunque, sopravvenuta una situazione di fatto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, che potrebbe influire sui rispettivi interessi delle parti e sull’utilità conseguente al presente giudizio d’appello, determinando la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. o la cessazione della materia del contendere;
La sopravvenienza di fatti che possono incidere sull’utilità della decisione e sugli interessi delle parti impone di verificare se permanga l’interesse alla pronuncia o se sia cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso dell’appello, sopravvengono fatti che possono incidere sull’utilità della decisione e sugli interessi delle parti, il giudice può disporre gli accertamenti necessari per verificare la permanenza dell’interesse a ricorrere o la possibile cessazione della materia del contendere prima di definire il merito.
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