Sentenza n. 27/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso a ingiunzioni di pagamento, intimazione e relativi referti di notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario della riscossione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato a Municipia S.p.A. un’istanza di accesso documentale, chiedendo copia di due ingiunzioni di pagamento, di un’intimazione e dei relativi referti di notificazione, al fine di difendersi nell’ambito di una procedura esecutiva e di contestare le pretese creditorie azionate nei suoi confronti. Il mancato riscontro entro trenta giorni è stato impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. con un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 25 l. 241/1990, dell’art. 2 d.P.R. 184/2006, dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 24 Cost. La resistente ha contestato la prova della corretta notificazione dell’istanza alla propria PEC, ha depositato documenti riferiti a un diverso soggetto e ha sostenuto che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alla Regione Campania, quale ente impositore e soggetto che aveva formato gli atti prodromici alla riscossione. Il ricorrente ha ribadito il carattere concreto e attuale dell’interesse difensivo e ha dedotto che, ove la società si fosse ritenuta incompetente o non detentrice dei documenti, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza all’amministrazione competente ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la natura di accesso difensivo della richiesta, ritenendo concreto, diretto e attuale il collegamento tra i documenti richiesti e la necessità di tutelare il ricorrente nella procedura esecutiva e nelle eventuali contestazioni degli atti di riscossione. L’istanza era sufficientemente specifica, poiché individuava con precisione gli atti richiesti, e la società risultava detentrice dei documenti o comunque titolare della loro diretta disponibilità, come dimostrato anche dal deposito di documentazione della medesima specie riferita ad altro soggetto. Il giudice ha escluso che la società potesse limitarsi a indirizzare il ricorrente verso l’ente impositore: l’organizzazione dei rapporti tra amministrazioni e soggetti incaricati della riscossione non può gravare sul privato. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006, ove l’istanza sia presentata al soggetto non competente, questi deve trasmetterla all’amministrazione competente e darne comunicazione all’interessato; non può invece serbare il silenzio. L’amministrazione o il soggetto destinatario dell’istanza deve ricercare ed esibire la documentazione, oppure attestare formalmente l’inesistenza o l’indisponibilità dei documenti indicando dove reperirli, ovvero trasmettere l’istanza al soggetto pubblico detentore. Il Tribunale ha accertato il diritto di accesso e ordinato a Municipia S.p.A. di consentire l’esibizione e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, a spese del ricorrente. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Costituisce la base normativa del diritto di accesso documentale, nella specie esercitato in funzione difensiva.
art. 24 l. 241/1990
Le limitazioni dell’accesso partecipativo non impediscono l’accesso difensivo quando il documento è necessario per la cura o la difesa di una situazione giuridicamente tutelata, salvo il bilanciamento concreto degli interessi.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata
L’istanza deve indicare la situazione giuridicamente tutelata cui si collega l’accesso e il rapporto tra tale situazione e i documenti richiesti.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio dell’amministrazione protratto per trenta giorni equivale a diniego tacito, impugnabile con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.
art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006
La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.
Il destinatario che ritenga di non essere competente non può restare inerte, ma deve trasmettere l’istanza al soggetto competente, evitando di gravare il privato dell’onere di una nuova richiesta.
art. 116 c.p.a.
Disciplina il giudizio avverso il diniego espresso o tacito di accesso; il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti.
art. 24 Cost.
Rafforza la tutela dell’accesso quando la conoscenza dei documenti è strumentale all’esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- L’accesso difensivo è autonomo rispetto all’accesso partecipativo e può prevalere sulle limitazioni previste per quest’ultimo, purché il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale e il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la cura o difesa di una situazione giuridicamente tutelata.
- La strumentalità dell’accesso difensivo deve essere intesa in senso ampio: non è necessario che il documento sia esclusivamente e necessariamente decisivo in un giudizio già instaurato, essendo sufficiente la sua utilità concreta per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante; resta escluso l’accesso pretestuoso o radicalmente privo di collegamento con le esigenze difensive.
- L’istanza di accesso difensivo deve essere specificamente motivata, indicando la situazione giuridicamente tutelata e il collegamento tra questa e i documenti richiesti; non è sufficiente il generico richiamo a esigenze probatorie o difensive.
- Il destinatario di un’istanza di accesso non può imporre al privato di individuare autonomamente l’amministrazione competente sulla base della ripartizione organizzativa delle funzioni. Se detiene i documenti deve esibirli; se non li possiede deve attestare formalmente tale circostanza indicando dove reperirli; se sono detenuti da altro soggetto pubblico deve trasmettere l’istanza a quest’ultimo ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006.
- Nel giudizio sull’accesso il giudice non deve anticipare la valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività del documento nel processo principale, salvo il caso di assoluta mancanza di collegamento tra documento e difesa o di esercizio pretestuoso del diritto di accesso.
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