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Sentenza

Sentenza n. 4032/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 1859/2024 pubblicata il 20.10.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 1954/2024.

Giustizia amministrativa202506856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata che aveva riconosciuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza della sentenza n. 1859/2024 del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore nominale di 500 euro annui, per le annualità maturate: 500 euro in favore della prima ricorrente e 1.000 euro in favore della seconda. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato. Le ricorrenti hanno chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato vincolo conformativo-ordinatorio, imponendole di conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, costituitosi solo formalmente. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare alle ricorrenti la Carta elettronica e di accreditarvi gli importi nominali spettanti, rispettivamente 500 e 1.000 euro, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della parte e l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di promuovere l'azione esecutiva; nel caso concreto, tale termine era decorso.

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza, anche per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, secondo quanto emerge dalla decisione.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosce a un privato una prestazione dovuta dalla pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve dare concreta attuazione al bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e risulti l'inadempimento dell'Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adottare gli atti necessari a conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudicato e può nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, fissandone modalità e termine di intervento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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