Cassazione Civile, Ordinanza n. 14490/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria, esaminando una sequenza di operazioni societarie (costituzione di una società con apporto di ramo d’azienda, successiva cessione della partecipazione nella società e ulteriore conferimento di quote), aveva riqualificato ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 l’atto costitutivo e la cessione di partecipazione come cessione d’azienda, con conseguente liquidazione dell’imposta di registro. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che la reale operazione economica non fosse una cessione d’azienda, ma un più ampio processo riorganizzativo finalizzato all’ingresso di un socio nella capogruppo; in cassazione ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi relativi alla causa concreta dell’operazione, carenza di motivazione sul rigetto della doglianza di travisamento dei fatti, violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice di appello deciso prescindendo da allegazioni non contestate, e ingiustificata liquidazione delle spese anche in ragione della mancata riunione dei procedimenti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza d’appello affetta da motivazione meramente apodittica e tautologica, priva di effettivo confronto con le censure della contribuente. Ha quindi cassato la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese sono state compensate integralmente, in considerazione degli interventi legislativi intervenuti sulla materia.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
testo anteriore e successivo alle modifiche della legge di bilancio 2018
nel testo vigente dopo la riforma, l’imposta di registro si applica sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da elementi extratestuali e dagli atti collegati; non è consentita la riqualificazione dell’operazione complessiva mediante la ricerca della causa reale al di fuori dell’atto registrato
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nei gradi di merito
non è la norma applicabile all’imposta di registro nella fattispecie, secondo il giudice di appello e la ricostruzione della Corte
art. 115 c.p.c.
dedotto come violato per aver il giudice di appello deciso senza considerare fatti allegati e non contestati
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione manca quando non emerge il criterio logico seguito dal giudice e non vi è disamina del quadro probatorio e delle argomentazioni delle parti
art. 111 Cost.
impone una motivazione effettiva e riconoscibile della decisione
art. 1, comma 87, L. n. 205 del 2017
ha modificato l’art. 20 T.U.R. escludendo il rilievo di elementi estranei all’atto e ha natura di interpretazione autentica secondo la Corte
art. 53 Cost.
richiamato nel dibattito sulla legittimità costituzionale della norma, ma la Corte costituzionale ha escluso il contrasto
art. 3 Cost.
richiamato nel giudizio di costituzionalità, escluso il contrasto
art. 10-bis L. n. 212 del 2000
è la sede eventuale per contestare operazioni elusive sulla base di collegamenti negoziali ed elementi extratestuali, con le relative garanzie procedurali
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, dopo la modifica dell’art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, la qualificazione fiscale dell’atto deve avvenire sulla base degli elementi desumibili dal singolo atto presentato a registrazione, senza utilizzare atti collegati o dati extratestuali per ricostruire la causa reale dell’operazione.
- Il collegamento negoziale tra più atti e la ricerca di una finalità economica unitaria non consentono, di per sé, di tassare un atto come se ne fosse stato posto in essere un altro diverso; tale operazione può rilevare soltanto nei limiti e con le garanzie dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, se ne ricorrono i presupposti.
- La motivazione della sentenza è nulla o comunque gravemente carente quando il giudice si limita ad affermare apoditticamente la correttezza dell’operato dell’Ufficio senza confrontarsi con le specifiche censure di fatto e di diritto dedotte dalla parte.
- Quando il quadro fattuale è già completo e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
- L’art. 20 T.U.R. non può essere utilizzato come clausola generale antielusiva per colpire operazioni societarie complesse al di fuori dei limiti testuali dell’atto registrato.
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