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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19772/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

Il consorzio di bonifica ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Calabria che aveva annullato una cartella di pagamento relativa a contributi consortili dovuti per gli anni 2007 e 2008 da un proprietario di terreni ubicati nel comprensorio consortile. La CTR aveva ritenuto che, mancando il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, spettasse al consorzio dimostrare il concreto beneficio fondiario derivante dalle opere consortili e aveva concluso per l’infondatezza della pretesa. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2645, 2645-ter e 2697 c.c., sostenendo che la CTR non aveva applicato l’inversione dell’onere della prova poiché la contribuzione derivava da atti già trascritti e da una delibera regionale approvativa della determinazione degli oneri, richiamati nell’avviso di pagamento. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 23, comma 1, della l.r. Calabria n. 11/2003, assumendo che la CTR avesse sostanzialmente eliminato l’obbligo contributivo previsto per le spese di funzionamento del consorzio anche a prescindere dal beneficio. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando l’omesso esame della questione di prescrizione della pretesa impositiva, che la CTR non aveva esaminato perché assorbita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ha rigettato il secondo motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che, nella specie, l’inserzione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e l’assenza di contestazione sulla sua inclusione nel comprensorio rendessero irrilevante la questione della trascrizione del perimetro; soprattutto ha affermato che, in presenza di una normativa regionale successivamente colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva il contributo per le spese istituzionali indipendentemente dal beneficio, il contributo consortile è dovuto solo se il fondo riceve un vantaggio diretto e immediato dalle opere. Quanto al ricorso incidentale, è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione non decisa dalla CTR, essendo rimasta assorbita, e quindi riproponibile davanti al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, l.r. Calabria 23 luglio 2011, n. 11

    La previsione del contributo per le spese di funzionamento del consorzio non può operare indipendentemente dal beneficio fondiario, poiché tale lettura è stata travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale; il contributo è dovuto solo in presenza di un vantaggio diretto e immediato per l’immobile.

  • art. 17, l.r. Calabria n. 11/2003

    I proprietari di immobili inseriti nel perimetro di contribuenza acquistano la qualità di consorziati-contribuenti; il perimetro è reso pubblico mediante trascrizione.

  • art. 23, comma 2, l.r. Calabria n. 11/2003

    L’ammontare del contributo è determinato con il piano annuale di riparto delle spese.

  • art. 24, l.r. Calabria n. 11/2003

    Il piano di classifica individua benefici diretti, indiretti e potenziali e stabilisce i parametri di quantificazione dei benefici e dell’indice di contribuenza.

  • art. 42, l.r. Calabria n. 11/2003

    Fino all’approvazione dei piani di classifica, i consorzi possono emettere i ruoli di contribuenza come fissati in precedenza.

  • art. 2645 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della trascrizione del perimetro di contribuenza.

  • art. 2645-ter c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro difensivo sulla pubblicità immobiliare.

  • art. 2697 c.c.

    È stata invocata la violazione del criterio di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ribadito che, in assenza di piano di classifica, l’onere di provare il beneficio grava sul consorzio.

  • art. 136 Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale fa cessare l’efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, con effetti retroattivi salvo situazioni esaurite.

  • art. 30, comma 3, l. 11 marzo 1953, n. 87

    Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 119 Cost.

    È il parametro costituzionale rispetto al quale è stata richiamata la declaratoria di illegittimità dell’art. 23, comma 1, lett. a).

  • art. 860 c.c.

    È richiamato quale base del presupposto del contributo consortile, legato al vantaggio diretto e immediato del fondo.

  • art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    È richiamato quale norma che, in materia di bonifica, collega la contribuzione al vantaggio del fondo.

  • art. 58 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    È richiamato in relazione alla pubblicità del perimetro di contribuenza mediante trascrizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato solo per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nei contributi consortili di bonifica, la trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione di pubblicità-notizia e non prova di per sé l’esistenza del beneficio fondiario richiesto per la debenza del contributo.
  • Quando non esista un piano di classifica legittimamente approvato, grava sul consorzio l’onere di provare che il fondo del contribuente riceva concreti benefici, diretti e immediati, dalle opere di bonifica.
  • Se invece esiste un piano di classifica approvato e l’immobile vi è incluso, il vantaggio fondiario può presumersi e spetta al contribuente dimostrare l’insussistenza del dovere contributivo o l’inadempimento delle indicazioni del piano.
  • Una norma regionale che consenta di imporre contributi per le spese istituzionali del consorzio indipendentemente dal beneficio fondiario non è applicabile dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale; l’effetto della decisione è retroattivo salvo situazioni ormai esaurite.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile quando censura una questione rimasta assorbita e non oggetto di statuizione della sentenza impugnata, potendo essa essere riproposta al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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