Sentenza n. 2191/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di recupero di somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e di sospensione del pagamento di ulteriori compensi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune, dopo avere liquidato e pagato nel corso dell'incarico le fatture relative al compenso e ai rimborsi spese, ha disposto il recupero di euro 4.612,26. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 78/2010, difetto di motivazione e di istruttoria, motivazione apparente, sviamento e violazione del legittimo affidamento, sostenendo che il recupero fosse fondato su una diversa e retroattiva interpretazione dei criteri già applicati dal Comune e che l'art. 6 non fosse applicabile ai revisori dei conti; violazione dell'art. 2233 c.c. e del d.m. n. 169/2010, assumendo che, in assenza di disciplina comunale specifica, il rimborso chilometrico dovesse essere calcolato secondo le tariffe ACI; difetto di istruttoria e motivazione per la genericità delle contestazioni relative a spese alimentari, pranzi, cene e pernottamenti, senza adeguata valutazione della distanza, della viabilità e delle esigenze connesse alla puntualità dell'incarico; illegittimità della sospensione dei pagamenti dei compensi già maturati e violazione delle regole sulla compensazione, poiché il controcredito comunale sarebbe stato contestato e non definitivamente accertato. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la spettanza patrimoniale dei rimborsi.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha dichiarato il ricorso inammissibile, assorbendo ogni altra questione. Il Comune, nel verificare voce per voce la spettanza dei rimborsi e il criterio di calcolo del carburante, non ha esercitato una nuova potestà discrezionale né rivalutato l'interesse pubblico sotteso alla nomina del revisore, ma ha svolto un'attività vincolata di verifica e quantificazione alla luce di criteri normativi predeterminati. Il petitum sostanziale riguarda quindi il diritto del ricorrente a conservare somme già percepite, diritto fondato direttamente sulla disciplina normativa dei compensi e dei rimborsi e non su una valutazione discrezionale dell'amministrazione. La posizione dedotta è pertanto di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L'indicazione del TAR contenuta nell'atto impugnato non è stata ritenuta vincolante. Il ricorrente è stato autorizzato a riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario nei termini dell'art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito e dell'indicazione fuorviante contenuta nell'atto circa l'autorità giudiziaria competente.
Norme richiamate
art. 241, comma 6-bis, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei revisori è ammesso entro il limite del 50% del compenso annuo
La disciplina primaria costituisce, insieme alla normativa secondaria, il titolo normativo diretto della pretesa patrimoniale relativa ai rimborsi.
art. 3 d.m. 21 dicembre 2018
È indicato tra i criteri normativi predeterminati utilizzati per verificare l'ammissibilità e la quantificazione delle singole spese.
art. 6 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122
È richiamato quale parametro normativo oggetto di contestazione, ma la questione di merito non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.
art. 2233 c.c.
È stato invocato dal ricorrente per sostenere il ricorso a tariffe e usi nella determinazione dei rimborsi; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.
d.m. 2 settembre 2010, n. 169
È stato richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione delle tariffe ACI; la questione non è stata esaminata nel merito.
artt. 1243 ss. c.c.
la compensazione legale opera solo tra crediti liquidi ed esigibili
Il motivo sulla sospensione dei pagamenti e sulla compensazione non è stato esaminato per il previo accertamento del difetto di giurisdizione amministrativa.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario nel termine di legge dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, salve preclusioni e decadenze.
Massime di principio
- La controversia sulla spettanza e sulla quantificazione di somme dovute o già corrisposte dall'amministrazione a titolo di compenso o rimborso spese appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'amministrazione si limita ad applicare criteri normativi predeterminati senza esercitare una nuova potestà discrezionale.
- Il petitum sostanziale prevale sulla forma della domanda e sulla qualificazione dell'atto operata dalla parte: anche se viene chiesto l'annullamento di una determinazione amministrativa e sono dedotti vizi di legittimità, la controversia appartiene al giudice ordinario se riguarda sostanzialmente un diritto soggettivo patrimoniale.
- La verifica amministrativa voce per voce dell'ammissibilità di spese di viaggio, vitto e alloggio, fondata su parametri normativi predeterminati, è attività vincolata e paritetica, non esercizio di potere autoritativo.
- L'indicazione del giudice competente contenuta nell'atto amministrativo non determina né vincola il riparto di giurisdizione, che deve essere individuato in base alla natura sostanziale della posizione giuridica dedotta.
- Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, la parte può riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a., restando salve le preclusioni e decadenze eventualmente maturate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 935/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1632/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1633/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1634/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1636/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →