Cassazione Penale, Sentenza n. 30004/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/01/2023 con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, riconosciuta la continuazione tra le sentenze della Corte d'appello di Genova (13/01/2017) e della Corte d'appello di Reggio Calabria (12/07/2019), aveva determinato la pena complessiva in anni 17 e mesi 4 di reclusione. Il ricorrente ha censurato la quantificazione degli aumenti per i reati 'satellite', sostenendo che la sentenza genovese riguardava un unico reato e non due (i capi B e C erano qualificati dal giudice della cognizione come un'unica fattispecie), per cui l'ordinanza aveva erratamente applicato un doppio aumento di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Applicando l'art. 620 lett. I) c.p.p., ha proceduto direttamente a rideterminare la pena, confermando come reato principale quello riconosciuto dalla sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (pena di anni 16 di reclusione) e ritenendo applicabile un unico aumento per l'unico reato giudicato dalla sentenza della Corte d'appello di Genova, con conseguente rideterminazione della pena complessiva in anni 16 e mesi 8 di reclusione. Annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 620 lett. I) codice di procedura penale
art. 620 lettera I) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando siano già individuati i criteri per la determinazione della pena, di procedere direttamente a rideterminarla senza rinvio; tale facoltà è stata esercitata per correggere l'errata quantificazione degli aumenti per continuazione.
Massime di principio
- Se il giudice della cognizione (sentenza di merito) qualifica più capi come un'unica fattispecie, non possono essere conteggiati aumenti multipli per gli stessi fatti in sede di esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione deve attenersi alla qualificazione e alla quantificazione dei reati stabilite dal giudice della cognizione quando decide sugli aumenti per continuazione; errori di conteggio degli aumenti possono essere corretti in Cassazione.
- La Cassazione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando i criteri per la quantificazione sono già fissati dal giudice di merito, evitando un ulteriore giudizio di merito.
- La determinazione del reato piu grave (reato principale) è centrale per calcolare gli aumenti: una corretta individuazione evita duplicazioni di incremento della pena.
- Quando il Pubblico Ministero o il ricorrente chiedono l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, la Corte può pronunciarsi soltanto su quel profilo modificando la misura della pena senza intervenire sugli altri profili definiti dalle sentenze impugnate.
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