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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1091

Regolamento delegato (UE) 2017/1091 della Commissione, del 10 aprile 2017, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 includendo nuove sostanze o ampliandone l'utilizzo nelle categorie di alimenti disciplinate, sulla base delle valutazioni scientifiche dell'EFSA. In particolare, ammette gli oligosaccaridi di fosforil e calcio come fonte di calcio e aggiorna la posizione del bisglicinato ferroso come fonte di ferro. La misura mira ad adeguare l'elenco dell'Unione alle evidenze scientifiche e a non ritardare l'innovazione regolatoria in presenza di valutazioni di sicurezza favorevoli.

Modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 aggiornando l'elenco delle sostanze aggiungibili agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia, nonché agli alimenti a fini medici speciali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano alimenti disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013, in particolare alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, oltre agli alimenti a fini medici speciali. L'intervento riguarda l'elenco UE delle sostanze che possono essere aggiunte a tali categorie di prodotti; non introduce un regime generale per tutti gli alimenti, ma una modifica puntuale dell'allegato del regolamento quadro. È direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell'elenco UE delle sostanze ammissibili negli alimenti per l'infanzia e negli alimenti a fini medici speciali

Il regolamento delegato (UE) 2017/1091 modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, che contiene l'elenco dell'Unione delle sostanze che possono essere aggiunte a specifiche categorie di prodotti alimentari. La modifica è adottata ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 609/2013 e si fonda sulle valutazioni scientifiche dell'EFSA richiamate nei considerando.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento n. 609/2013 disciplina gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Il suo allegato contiene l'elenco UE delle sostanze aggiungibili alle categorie di prodotti interessate; tale elenco può essere modificato secondo la procedura prevista dall'articolo 16 e si applica secondo quanto stabilito dall'articolo 22 del medesimo regolamento. La Commissione motiva l'intervento con l'esigenza di adeguare rapidamente l'elenco alle evidenze scientifiche disponibili e di non ritardare inutilmente l'aggiornamento in presenza di pareri favorevoli.

Valutazioni scientifiche richiamate

Per il bisglicinato ferroso, la Commissione richiama il parere EFSA del 6 gennaio 2006, secondo cui l'impiego della sostanza come fonte di ferro negli alimenti destinati alla popolazione generale, negli integratori alimentari e negli alimenti destinati a un'alimentazione particolare, inclusi quelli per lattanti e bambini nella prima infanzia, non presenta rischi per la sicurezza. Per gli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®), la Commissione richiama il parere EFSA del 26 aprile 2016, che ne considera sicuro l'impiego come fonte di calcio in alimenti, integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali, purché siano rispettate le condizioni specificate nel parere; l'EFSA ritiene inoltre che la sostanza contribuisca in modo rilevante all'assunzione giornaliera media complessiva di calcio.

Modifiche apportate all'allegato

L'allegato del regolamento n. 609/2013 è modificato in due punti:

  • nella voce relativa al calcio, dopo "L-pidolato di calcio" viene inserita la sostanza "oligosaccaridi di fosforil e calcio", contrassegnata con "X";
  • nella voce relativa al ferro, la voce "bisglicinato ferroso" è sostituita da una nuova indicazione che riporta "bisglicinato ferroso" con quattro marcature "X".

La struttura dell'allegato modificato segnala quindi l'ammissibilità delle sostanze per le categorie di prodotti corrispondenti secondo le colonne pertinenti del regolamento di base.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 conformemente all'allegato del regolamento delegato. La modifica incide sull'elenco dell'Unione delle sostanze che possono essere aggiunte alle categorie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 609/2013.

Inserimento degli oligosaccaridi di fosforil e calcio

Nella sezione relativa al calcio, dopo la voce "L-pidolato di calcio" viene inserita la voce "oligosaccaridi di fosforil e calcio", contrassegnata con "X" nell'allegato modificato. La misura si fonda sul parere EFSA del 26 aprile 2016, che ne ha riconosciuto la sicurezza alle condizioni indicate nel parere e il contributo rilevante all'assunzione media giornaliera di calcio.

Aggiornamento del bisglicinato ferroso

Nella sezione relativa al ferro, la voce "bisglicinato ferroso" è sostituita dalla nuova formulazione riportata nell'allegato, con la presenza di "X" in quattro colonne. La modifica recepisce il parere EFSA del 6 gennaio 2006, che aveva concluso per l'assenza di rischi per la sicurezza dell'impiego del bisglicinato ferroso come fonte di ferro.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione infantilealimenti a fini medici specialisicurezza alimentareintegratori e fonti di nutrientidisciplina degli alimenti fortificati

Testo integrale

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