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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3753 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro una cartella esattoriale. L'atto di appello era stato consegnato all'Agenzia delle Entrate il 10 gennaio 2008, ma era stato depositato presso la segreteria della CTR il 14 febbraio 2008, oltre il termine di 30 giorni previsto per la costituzione dell'appellante dal combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente sosteneva che tale disciplina fosse irragionevole e lesiva dei principi di uguaglianza, diritto di difesa, giusto processo e capacità contributiva, anche perché diversa, a suo avviso, da quella del processo civile ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la mancata costituzione tempestiva dell'appellante nel processo tributario determina l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se la parte resistente si è costituita tempestivamente, e che tale conseguenza può essere rilevata d'ufficio. La Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina, ritenendo il termine di 30 giorni congruo e funzionale alla ragionevole durata e al corretto svolgimento del processo. Gli eventuali errori del difensore non consentono di derogare alle regole processuali, potendo eventualmente fondare soltanto una domanda risarcitoria. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre spese prenotate a debito e rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    La norma disciplina la costituzione dell'appellante nel processo tributario mediante il richiamo alle modalità previste dall'art. 22.

    L'appellante deve costituirsi tempestivamente depositando l'atto di appello e i relativi documenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina processuale tributaria.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1 e 2

    Il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

    Il termine di trenta giorni per la costituzione dell'appellante è perentorio; il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54

    La costituzione dell'appellato non elimina né sana la tardiva costituzione dell'appellante.

  • Codice di procedura civile, art. 348, comma 1

    Anche nel processo civile ordinario la mancata costituzione tempestiva dell'appellante determina l'improcedibilità dell'appello, indipendentemente dalla condotta dell'appellato; pertanto non sussiste la prospettata sostanziale disparità tra processo civile e tributario.

  • Costituzione italiana, artt. 3, 24, 53 e 111

    La Corte ha ritenuto compatibile la disciplina processuale con i principi di uguaglianza, diritto di difesa, capacità contributiva e giusto processo, poiché il termine previsto è ragionevole e non rende eccessivamente difficile l'accesso alla giustizia.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 43/2010

    Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel conformare gli istituti processuali, purché le differenze di disciplina non siano arbitrarie o irragionevoli.

  • Codice di procedura civile, art. 171, comma 2

    La disposizione, invocata dalla ricorrente per il confronto con il processo civile, non conduce a una diversa soluzione poiché, in appello, l'art. 348 c.p.c. prevede comunque l'improcedibilità per la mancata costituzione tempestiva dell'appellante.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il termine per la costituzione dell'appellante è essenziale e deve essere rispettato anche quando l'amministrazione resistente si sia costituita regolarmente.
  • La tardiva costituzione dell'appellante comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e il giudice può rilevarla d'ufficio, senza necessità di una specifica eccezione della controparte.
  • La notifica o consegna tempestiva dell'atto di appello non è sufficiente: occorre completare entro il termine previsto anche il deposito presso la segreteria dell'organo giudicante.
  • Gli errori o le omissioni del difensore, compreso il mancato rispetto dei termini di costituzione, ricadono normalmente sulla parte e non consentono di disapplicare le regole processuali; possono eventualmente giustificare una richiesta risarcitoria nei confronti del professionista.
  • Le differenze tra rito tributario e rito civile sono ammissibili se perseguono finalità processuali ragionevoli, come la certezza dei termini e la ragionevole durata del processo.

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