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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 1354 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Fabbricati iscritti in catasto con qualifica di "rurali" - Esenzione dall'Ici - Decorrenza dell'esenzione - Dal quinto anno antecedente a quello della domanda divariazione catastale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il momento a partire dal quale la variazione della categoria catastale di fabbricati qualificati come rurali poteva produrre effetti ai fini dell’esenzione dall’ICI. Il contribuente sosteneva che il riconoscimento della ruralità dovesse retroagire, mentre l’amministrazione comunale riteneva rilevante esclusivamente la data della variazione catastale o della relativa domanda.

La decisione

La Corte ha stabilito che, in base all’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102/2013, quale norma di interpretazione autentica, le variazioni catastali effettuate ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70/2011 producono effetti ai fini del riconoscimento della ruralità e dell’esenzione dall’ICI dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda di variazione catastale. L’esenzione, quindi, può essere riconosciuta retroattivamente entro tale limite temporale.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

    Disciplina la procedura di variazione catastale finalizzata al riconoscimento della ruralità degli immobili.

  • Art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124

    È interpretato come norma di interpretazione autentica: stabilisce che gli effetti della variazione catastale, ai fini del requisito di ruralità e dell’esenzione dall’ICI, decorrono dal quinto anno antecedente a quello della domanda di variazione.

  • Sentenza della Corte di cassazione 25 novembre 2015, n. 24020

    Conferma che il riconoscimento della ruralità può produrre effetti retroattivi fino al quinto anno precedente la domanda di variazione catastale.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva è qualificata come norma di interpretazione autentica, essa chiarisce il significato della disciplina precedente e può incidere anche su situazioni anteriori, nei limiti stabiliti dalla norma stessa.
  • Per gli immobili rurali, la data della domanda di variazione catastale non costituisce necessariamente il primo momento utile per l’esenzione: gli effetti possono retroagire fino al quinto anno antecedente.
  • Il contribuente che dimostri il possesso dei requisiti sostanziali di ruralità può chiedere il riconoscimento dell’esenzione per le annualità comprese nel limite temporale previsto, anche se la classificazione catastale è stata formalizzata successivamente.
  • La retroattività non è illimitata: occorre rispettare il termine massimo dei cinque anni anteriori alla domanda e provare l’effettiva sussistenza dei requisiti di ruralità per ciascun periodo richiesto.

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