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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31247/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere; criticava la mancata autonoma valutazione del Tribunale in sede di riesame, la presunta carenza di gravità indiziaria (in particolare sul capo D) e sull'effettiva natura dell'arma utilizzata - reale o a salve -, la mancata considerazione degli elementi di difesa (intercettazioni, captazioni e ricostruzione alternativa dei fatti), e sosteneva che le esigenze cautelari sarebbero adeguatamente soddisfatte mediante arresti domiciliari con controllo elettronico

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero complessivamente incoerenti e, comunque, non fondate: il Tribunale del riesame non è tenuto a fornire una autonoma valutazione motiva alla stregua dell'ordinanza 'genetica' e la motivazione impugnata non risulta mancante, illogica o apparente. La Corte ha condiviso la valutazione di merito circa la sussistenza di indizi sufficienti (anche relativamente all'uso di arma vera) e circa la configurabilità della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonché l'insussistenza dell'adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina della conferma della misura cautelare da parte del Tribunale in funzione di riesame; la Corte osserva che l'ordinanza ex art. 309 non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari come invece previsto per l'ordinanza genetica

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che impone al giudice che emette l'ordinanza genetica di esporre e valutare autonomamente gli elementi forniti dalla difesa; la Corte richiama che tale onere motivazionale è proprio dell'ordinanza genetica e non del provvedimento di riesame

  • legge n. 47 del 16/04/2015

    Prevede l'onere, per il giudice che applica la custodia cautelare, di indicare le ragioni per cui ritiene inidonea la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico; la Corte chiarisce che tale requisito coinvolge il giudice della cautela e non impone allo stesso grado di riesame un obbligo di duplicare valutazioni ex novo

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante connessa all'uso del 'metodo mafioso' o di intimidazione di tipo associativo; la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale sulla sussistenza, in quanto le modalità esecutive e le espressioni evocative della 'famiglia' potevano integrare la forza intimidatrice richiesta dalla norma

  • artt. 81, comma secondo e 110 cod. pen.

    Richiamati come regole di concorso e di imputazione plurima; utilizzati per delimitare i reati e le partecipazioni contestate all'indagato

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti; contestata in concorso con altro soggetto e valutata nel quadro del movente (mancato pagamento di fornitura) e delle esigenze cautelari

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami alle limitazioni di impugnazione (riassunte nel ricorso nei limiti di legge); la Corte rileva incoerenza tra epigrafe e contenuto delle censure

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti da eseguire in caso di misura non revocata; la Corte ordina gli adempimenti della Cancelleria conseguenti alla permanenza della custodia cautelare

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'ordinanza di conferma ex art. 309 cod. proc. pen. non impone al Tribunale del riesame di esprimere una valutazione 'autonoma' in senso formale come quella richiesta per l'ordinanza genetica; il sindacato di legittimità è limitato a vizi di motivazione assoluti (assenza, apparente o illogicità manifesta)
  • La Corte di Cassazione non riedita i giudizi di merito su interpretazione delle intercettazioni o sulla valutazione probatoria concreta: la rivalutazione degli elementi fattuali è rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità salvo evidenti vizi logico-motivazionali
  • La legge che richiede la specifica indicazione del perché gli arresti domiciliari con controllo elettronico siano inidonei riguarda soprattutto il giudice che dispone la misura e non sempre impone formalismi supplementari al riesame che confermi la custodia
  • Per contestare la sussistenza di una circostanza aggravante (es. art. 416-bis.1) è necessario dimostrare l'assenza di elementi che colleghino modalità e contesto del fatto con la forza intimidatrice tipica dell'organizzazione: dibattito sulla qualificazione mafiosa è valutazione di fatto del giudice di merito
  • Ricorsi che mescolano critiche sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari in maniera incoerente o che ricostruiscono i fatti in modo alternativo rischiano l'inammissibilità per difetto di specificità o per tentativo di rinnovare valutazioni di merito
  • In caso di inammissibilità della impugnazione la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e imporre somme alla Cassa delle ammende, salvo condizioni particolari richiamate dalla giurisprudenza costituzionale

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