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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30936/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma in base alla clausola di elezione del foro esclusivo contenuta nel contratto di subappalto, ha assegnato il termine di legge per l'eventuale riassunzione e ha condannato la ricorrente alle spese processuali, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (subappaltante)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso monitorio per il pagamento di corrispettivi relativi a lavori eseguiti nell'ambito di un rapporto di subappalto per la realizzazione di una cabina elettrica a Presicce. La società ricorrente sosteneva che il credito azionato riguardasse in realtà lavori preparatori eseguiti prima dell'effettivo avvio del subappalto e che, pertanto, dovesse operare la clausola di foro esclusivo contenuta in un precedente accordo di business partnership, che individuava il Tribunale di Lecce. La controparte opponeva invece che il credito derivasse dal subappalto stipulato successivamente, il quale conteneva una clausola di deroga della competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma. Il ricorso per regolamento di competenza deduceva, in sintesi, che i lavori fatturati fossero estranei o comunque anteriori al subappalto e che la clausola del precedente accordo dovesse prevalere. La Corte ha ritenuto, sulla base del tenore del ricorso monitorio, delle fatture e della documentazione contrattuale, che il credito fosse espressamente riferito al subappalto dell'ottobre 2021 e che la clausola di foro esclusivo in esso contenuta fosse dunque operante anche per i lavori preparatori, in quanto funzionali e strettamente collegati all'oggetto del subappalto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • D.L. 9 ottobre 2002 n. 231

    Richiamato solo come base degli interessi moratori indicati nelle fatture e nel ricorso monitorio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione del foro convenzionale esclusivo rileva il rapporto contrattuale concretamente posto a fondamento della pretesa azionata, come desumibile dal ricorso e dalla documentazione prodotta, non già la qualificazione unilaterale successivamente prospettata dalla parte.
  • Una clausola di deroga territoriale contenuta in un contratto di subappalto si estende anche alle attività preparatorie o preliminari quando esse risultino funzionali e strettamente collegate all'oggetto del subappalto e il credito sia azionato come credito derivante da quel medesimo rapporto.
  • La presenza di un precedente accordo quadro o di partnership con diverso foro convenzionale non prevale, per le controversie relative a un successivo contratto specifico, se la domanda giudiziale è fondata espressamente su quest'ultimo e sulla relativa disciplina pattizia.
  • In sede di regolamento di competenza, la Corte valorizza il contenuto del ricorso monitorio, le fatture e gli atti contrattuali per ricostruire la fonte del credito e verificare quale clausola di foro sia applicabile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppaltoAzienda
RamiProcesso civileContrattiCommerciale
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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