Sentenza del 06/12/2022 n. 5668 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Ente impositore - Processo primo grado - Mancata costituzione giudizio - Dichiarazione contumacia - Esclusione - Soggetto contribuente - Accoglimento ricorso - Processo secondo grado - Ente impositore - Proposizione appello - Nuovi documenti - Preclusione produzione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto non preclusa la produzione dei nuovi documenti da parte dell'ente impositore in appello: la mera mancata costituzione in primo grado, senza una formale dichiarazione di contumacia idonea a impedire la partecipazione al grado successivo, non impedisce all'amministrazione di esibire nuovi documenti in sede di gravame. Pertanto la produzione documentale è stata ammessa (esclusione della preclusione invocata dal resistente).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel processo di primo grado l'ente impositore non si era costituito in giudizio ma non era stata effettuata alcuna formale dichiarazione di contumacia; il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello l'ente impositore ha proposto impugnazione e prodotto nuovi documenti, che il contribuente ha contestato come preclusi per il fatto della mancata costituzione in primo grado.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. 546/1992
L'art. 58 è richiamato nel senso che la mera mancata costituzione non comporta automaticamente effetti impeditivi sulla produzione documentale in appello; la norma non giustifica la preclusione quando non è stata dichiarata la contumacia nel grado precedente.
Cass. 1371/2022
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'assenza in primo grado, se non accompagnata da formale dichiarazione di contumacia, non può precludere la partecipazione e l'esercizio della difesa nel grado successivo né automaticamente vietare la produzione di nuovi documenti.
Massime di principio
- La mancata costituzione di una parte in primo grado non equivale automaticamente a contumacia idonea a precluderle la partecipazione o l'esercizio della difesa in appello: occorre una specifica valutazione e, se prevista, una formale dichiarazione di contumacia.
- In appello sono in linea di principio ammissibili nuovi documenti proposti dall'ente impositore anche se non prodotti nel primo grado, a meno che non risulti una giustificazione normativa o procedurale che ne imponga la preclusione.
- La produzione tardiva di documenti va comunque valutata dal giudice di merito in base alla rilevanza, alla tempestività della produzione non appena la parte ne sia venuta a conoscenza, e all'assenza di intento dilatorio o di pregiudizio al diritto di difesa della controparte.
- Per evitare contestazioni, la parte che non si è costituita in primo grado dovrebbe spiegare le ragioni dell'assenza e motivare la tardiva produzione documentale in appello; il giudice deve bilanciare il diritto di difesa con l'esigenza di un processo corretto.
- La prassi difensiva per il contribuente: se l'amministrazione produce nuovi documenti in appello, eccepire solo se sussistono elementi di sorpresa che pregiudicano l'effettiva possibilità di controprove; altrimenti richiedere al giudice l'ammissione e valutare il suo peso probatorio.
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