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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26438/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello aveva riformato solo parzialmente la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di condotte poste in essere in danno di un concorrente nel trasporto di persone/turisti e di una successiva calunnia. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: (1) si deduceva violazione di legge e vizio motivazionale per avere i giudici valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, escussa ex art. 210 c.p.p., come se fossero quelle di un testimone puro, senza adeguati riscontri; (2) si contestava la sussistenza del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, sostenendo che la vicenda non fosse legata ad attività imprenditoriali concorrenti e che l'imputato svolgesse solo trasporto gratuito per turisti; (3) si chiedeva la derubricazione del fatto, al più, in violenza privata; (4) si contestava la condanna per calunnia, ritenendo insussistenti i riscontri alle accuse della persona offesa e valorizzando un certificato medico sulle lesioni dell'imputato; (5) si eccepiva l'intervenuta prescrizione; (6) si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i primi quattro motivi, osservando che le dichiarazioni della persona offesa erano state correttamente riscontrate da plurime testimonianze e da elementi logici, e che la condotta era stata logicamente inquadrata come minaccia/violenza finalizzata ad ostacolare la concorrenza imprenditoriale. Ha invece accolto il motivo relativo alla prescrizione, rilevando che, esclusa la recidiva, il termine massimo di prescrizione era maturato il 21.5.2024, quindi prima della sentenza d'appello del 20.2.2026. L'ultimo motivo sulle attenuanti generiche è stato assorbito. Ne è derivato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati erano estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 513-bis c.p.

    La condotta di minacce e violenza, se finalizzata ad alterare o ostacolare la libera concorrenza nell'esercizio di un'attività economica, integra il reato contestato; la mera assenza di un rapporto contrattuale formalizzato o la tesi del trasporto gratuito non escludono la natura imprenditoriale della condotta se il quadro probatorio depone per un'attività remunerata e concorrenziale.

  • art. 368 c.p.

    La calunnia è stata ritenuta configurabile in relazione alla specifica condotta contestata e la doglianza difensiva è stata giudicata una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese da persona esaminata ai sensi dell'art. 210 c.p.p. possono essere utilizzate solo se intrinsecamente attendibili e sorrette da riscontri esterni individualizzanti.

  • art. 513-bis c.p.

    La contestazione di derubricazione in violenza privata è stata esclusa perché la fattispecie concreta non si esauriva in una mera coartazione individuale, ma era inserita in un contesto di ostacolo alla concorrenza imprenditoriale.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa o di un coimputato/esaminato ex art. 210 c.p.p. possono fondare l'affermazione di responsabilità solo se trovano riscontri esterni, anche logici o indiretti, idonei a confermarne l'attendibilità nella parte rilevante.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto le spoglie della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, quando la ricostruzione dei giudici di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza richiede che le condotte siano funzionali a ostacolare o alterare la libertà di concorrenza nell'esercizio di un'attività economica; la qualificazione non è esclusa dalla prospettazione difensiva di una collaborazione gratuita se il compendio probatorio depone in senso opposto.
  • La prescrizione va verificata considerando il termine base, le eventuali sospensioni e l'incidenza di aggravanti o recidiva; se il termine è maturato prima della decisione impugnata, la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando il motivo di ricorso è assorbito dalla declaratoria di estinzione per prescrizione, non occorre esaminare le doglianze residue sul trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoMinacceCalunniaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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