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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19528/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28/10/2020, n.137 e dell'art.178 c.p.p., per avere la Corte tenuto l'udienza del 25/01/2021 in forma camerale nonostante la precedente manifestazione dell'avvocato di voler discutere e la richiesta tardiva di trattare l'udienza in presenza; 2) errata applicazione dell'art. 217 della legge fallimentare, sostenendo che la condotta del liquidatore non avrebbe rilevanza lesiva intrinseca; 3) erronea valutazione delle fonti di prova e attribuzione di responsabilità nonostante parte della documentazione fosse in disponibilità del commercialista Camuso e riguardasse periodi anteriori all'incarico; 4) mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, della legge fallimentare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte di cassazione ha comunque chiarito il principio che, ai sensi della disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137), una richiesta di discussione orale formulata in vista di un'udienza poi rinviata può valere anche per l'udienza di rinvio; tuttavia nel caso concreto la comunicazione dell'avvocato del 02/11/2020 non costituiva una formale istanza ai sensi dell'art. 23-bis e pertanto la trattazione in forma cartolare del 25/01/2021 non è stata illegittima. I secondi e terzi motivi sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito che ha attribuito a Dorigo responsabilità per incomplete o tardive consegne documentali e ha dichiarato inammissibile il riesame di fatto delle prove da parte del giudice di legittimità. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte di appello ha motivatamente escluso l'attenuante alla luce dell'incidenza del fatto sulla determinazione del passivo. Conseguentemente il rigetto del ricorso è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. (In primo grado e in appello Dorigo era stato dichiarato responsabile di bancarotta semplice, condannato a 1 anno di reclusione e al risarcimento dei danni alla parte civile.)

Norme richiamate

  • art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    La Corte interpreta che la richiesta di discussione orale valida per un'udienza originaria rinviata produce effetti anche rispetto all'udienza di rinvio, in quanto consente alla dirigenza della Corte di programmare le udienze "in presenza"; ma tale effetto opera solo se la richiesta è stata effettivamente formulata nei termini e nella forma previsti dalla norma.

  • art. 23, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149

    Norma di analoga finalità normativa a quella dell'art. 23-bis; la Corte richiama la sua breve vigenza e la validità degli atti compiuti durante la stessa, ma rileva che non si applica ai casi anteriori alla sua operatività.

  • legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176

    Ha inserito l'art. 23-bis nel decreto-legge n.137/2020 e abrogato il decreto-legge n.149/2020; la Corte utilizza la conversione per ricostruire la disciplina applicabile.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al contraddittorio e alla discussione orale; la Corte ha valutato che non vi è stata lesione di tale diritto posto che non esisteva una formale istanza ai sensi dell'art.23-bis.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di limiti di impugnazione e strutturazione del ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale disposizione.

  • art. 217 legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    La Corte ha confermato che, ai fini della responsabilità per bancarotta semplice, rileva la condotta di negligenza del liquidatore e la sua incidenza sulla determinazione del dissesto; non è necessaria una "pericolosità intrinseca" diversa da quella derivante dalla lesione degli obblighi documentali e contabili.

  • art. 219, ultimo comma, legge fallimentare

    La Corte di appello ha motivatamente escluso l'applicazione della circostanza attenuante perché la condotta contestata ha inciso direttamente sulla determinazione del passivo, giustificando così il diniego dell'attenuante.

  • art. 601, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato a fini comparativi sulla tempistica di comparizione; la Corte osserva che l'eventuale necessità di reiterare la richiesta potrebbe creare problemi nelle ipotesi in cui il rinvio sia fissato entro i quindici giorni previsti dalla disciplina emergenziale.

Massime di principio

  • La richiesta formale di discussione orale prevista dall'art. 23-bis d.l. 137/2020 può valere anche per l'udienza di rinvio, ma solo se è stata effettivamente e formalmente presentata nei termini e nella forma previsti; una mera manifestazione di intenzione a discutere non è sufficiente.
  • In presenza di norme emergenziali che disciplinano la trattazione "in presenza", l'avvocato dovrebbe presentare esplicitamente istanza ai sensi dell'art. 23-bis e conservarne prova documentale; in caso di rinvio, è prudente verificare la necessità di reiterare l'istanza se i termini procedurali lo rendono incerto.
  • La Corte di cassazione non è competente a rinnovare la valutazione di fatto sulle prove o a riesaminare la congruità della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito; i motivi che mirano a una rivalutazione integrale delle fonti di prova rischiano l'inammissibilità.
  • Per i reati fallimentari (art. 217 L.F.) la responsabilità può essere affermata anche in presenza di negligenza gestionale che abbia inciso sulla determinazione del passivo; non è necessario dimostrare una "pericolosità" autonoma diversa dalla lesione degli obblighi contabili.
  • La richiesta di attenuanti previste dalla legge fallimentare deve essere supportata da una motivazione specifica e dalla correlazione con i fatti accertati dal giudice di merito; la mancata correlazione comporta l'inammissibilità del motivo.
  • In fase di impugnazione è essenziale che i ricorsi siano formulati con chiarezza e specificità: allegare o indicare puntualmente gli atti e le prove contestate è necessario per evitare il rigetto per aspecificità o inammissibilità.

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