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Ordinanza

Ordinanza n. 3126/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot. -OMISSIS- del 19 febbraio 2026, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata irrogata all’odierna ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.000,00 per presunta pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 lettera f) e 22 del D.Lgs. 06.09.2005 n. 206 s.m.i., vietandone altresì la continuazione; - ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al predetto provvedimento, anche non conosciuto e/o espressamente menzionato

Giustizia amministrativa202605717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGCM che ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.000 per pratica commerciale scorretta e ne ha vietato la continuazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'AGCM le ha contestato l'utilizzo sui propri siti di indicazioni quali «Ama Funerali Roma. Agenzia Autorizzata dal Comune di Roma. Siti Ufficiali Ama», «A.M.A. Servizi Funebri Comunali Roma: Sito Ufficiale» e «Funeraria Roma Capitale: Siti Ufficiali Ama», nonché del logo «SPQR» di Roma Capitale. Secondo l'Autorità, tali elementi erano idonei a indurre i consumatori a ritenere erroneamente l'esistenza di un rapporto di cooperazione o accreditamento con Roma Capitale e/o AMA S.p.A., integrando una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lett. f), e 22 del Codice del consumo. Nell'ordinanza non sono esposti in dettaglio gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; ai fini cautelari, la ricorrente ha allegato il pregiudizio economico derivante dall'esecuzione della sanzione, dal possibile avvio della riscossione coattiva e dalla possibile adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che il pregiudizio economico connesso alla sanzione di € 50.000 non presentasse carattere di gravità e irreparabilità, anche considerando la possibilità di rateizzazione della somma. Quanto al paventato rischio di riscossione coattiva, esso non è stato ritenuto idoneo a integrare un danno cautelare grave e irreparabile. La prospettata sospensione temporanea dell'attività da parte dell'AGCM è stata invece considerata un'evenienza meramente eventuale e, allo stato, non concretamente attuale. L'ordinanza non definisce il merito della legittimità della sanzione né formula una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 20, 21, lett. f), e 22 d.lgs. 206/2005

    Sono richiamati quali disposizioni del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, poste a fondamento della sanzione AGCM contestata.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha respinto la domanda perché non ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio economico derivante dall'esecuzione di una sanzione pecuniaria non è, di regola, grave e irreparabile quando la sanzione sia suscettibile di rateizzazione e non siano dimostrate specifiche conseguenze patrimoniali non reintegrabili.
  • La prospettazione di una futura riscossione coattiva della sanzione, in assenza di elementi concreti circa l'imminenza e l'irreversibilità del danno, non dimostra da sola il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare.
  • Il rischio meramente eventuale che l'autorità adotti in futuro un distinto provvedimento temporaneamente inibitorio dell'attività d'impresa non è sufficiente a fondare la tutela cautelare, se non risulta attuale e concreto.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarieTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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