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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45482/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale rispetto alla pena indicata nel provvedimento di cumulo n. 2019/15 SIEP. Il difensore ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47 L. 354/1975 e contraddittorietà della motivazione nel ritenere inidonea l'attività lavorativa del ricorrente e nel valorizzare la temporanea inattività della sede lavorativa rispetto a documenti (visura societaria, dichiarazione dei redditi, fatture) che dimostrerebbero un apporto lavorativo sostanziale; ha inoltre censurato il rigetto per mancata "sperimentazione premiale" (osservazione in affidamento/permessi) e l'omissione della valutazione della situazione socio‑familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente effettuato una prognosi negativa sulla rieducabilità basandosi su: precedente rigetto analogo, la recente instaurazione della detenzione (limitata osservazione inframuraria), il carattere sostanzialmente fittizio del rapporto di lavoro addotto dal condannato e la necessità di rispettare la gradualità del trattamento. Le doglianze prospettate sono state qualificate come censure di merito (fatti e valutazioni probatorie) non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 L. 354/1975

    La normativa sul trattamento penitenziario richiede valutazione della prognosi di rieducabilità e del comportamento post‑fatto; il Tribunale ha applicato tali criteri ritenendo insufficiente il dato relativo al rapporto di lavoro per motivare l'affidamento in prova.

  • art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal difensore; la Corte ha ritenuto le doglianze come censure di merito non idonee a fondare il ricorso in cassazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano la colpa.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Giurisprudenza richiamata in tema di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e relativa applicazione della sanzione pecuniaria; qui utilizzata per motivare l'applicazione della somma a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento in prova richiede una prognosi positiva di rieducabilità basata sul comportamento del condannato dopo i fatti: non è sufficiente l'allegazione astratta di un'attività lavorativa se il rapporto è ritenuto fittizio.
  • La recente instaurazione della detenzione e la limitata osservazione inframuraria possono giustificare il diniego dell'affidamento per motivi di gradualità trattamentale.
  • Questioni principalmente di fatto (valutazione della prova, apprezzamento della reale natura del rapporto di lavoro, rilevanza di documenti economici) non sono riesaminate in sede di legittimità; tali censure possono determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La mancata "sperimentazione premiale" (breve periodo favorevole o osservazione in misura alternativa) può legittimamente essere richiamata dal giudice di merito per negare benefici trattamentali, soprattutto se si ritiene necessario un percorso graduale.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo prova di assenza di colpa.

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