Cassazione Civile, Ordinanza n. 25358/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa agricola)
La controversia
Una società agricola aveva chiesto l’accertamento della nullità della clausola di un contratto di affitto di alpeggi comunali che prevedeva una durata di un solo anno, sostenendo che, per effetto della disciplina sui patti agrari, il rapporto dovesse avere durata legale quinquennale/seennale e chiedendo anche il risarcimento dei danni per il rilascio anticipato dei terreni. Il tribunale aveva respinto la domanda e ordinato il rilascio; la corte d’appello aveva invece accertato la durata seennale del contratto e condannato il Comune al risarcimento di Euro 25.000 per la perdita di un contributo regionale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di decadenza dell’azione, che la controparte avrebbe dovuto proporre come impugnazione degli atti amministrativi presupposti; 2) violazione della legge sui patti agrari e della disciplina regionale, sostenendo che il rapporto fosse retto dai criteri regionali per la concessione di malghe/alpeggi e non dalla durata legale prevista dalla legge n. 203 del 1982, anche in considerazione della natura sperimentale e della base pubblicistica della procedura; 3) omesso esame di fatti decisivi sulla liquidazione del danno, in particolare sul possesso protratto degli alpeggi, sull’avvenuta percezione del contributo per il 2017 e sulla revoca del decreto di voltura che avrebbe fatto venir meno i requisiti per ulteriori annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato, in via pregiudiziale, la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata e, comunque, ha osservato che i motivi sarebbero stati inammissibili: il primo per difetto di specifica indicazione degli atti processuali necessari a verificare la rituale riproposizione dell’eccezione e l’eventuale statuizione del primo giudice; il secondo perché si risolveva in una contrapposizione apodittica alla motivazione della sentenza senza adeguata critica e con richiamo inconferente a norme riferite a beni demaniali o indisponibili; il terzo per mancato rispetto degli oneri di specifica indicazione del fatto storico decisivo, della sua introduzione nel processo e della sua decisività. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta della resistente di liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. per difetto di rituale contraddittorio. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; è stato precisato che, trattandosi di controversia agraria, non si applica il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto e la localizzazione degli atti e documenti su cui fonda le censure; la mancanza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
art. 346 c.p.c.
La riproposizione in appello di un’eccezione richiede il corretto veicolo processuale e la verifica della sua previa devoluzione nel giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge deve confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta contrapporre tesi alternative senza adeguata argomentazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e dimostrato come oggetto di discussione tra le parti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Nel rito camerale la memoria non può supplire al difetto di rituale instaurazione del contraddittorio sulla richiesta di liquidazione spese del procedimento ex art. 373 c.p.c.
art. 373 c.p.c.
La richiesta di liquidazione delle spese del procedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva va esaminata solo se il contraddittorio è stato ritualmente assicurato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica alle controversie agrarie, che sono esenti per legge dal contributo unificato aggiuntivo.
art. 29 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato dal ricorrente per sostenere una decadenza processuale legata alla mancata impugnazione di atti amministrativi presupposti.
art. 19 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato dal ricorrente come base dell’azione di annullamento degli atti amministrativi presupposti.
art. 45 l. 3 maggio 1982, n. 203
La Corte ha ritenuto non decisiva la tesi del ricorrente che invocava la disciplina regionale e pubblicistica in luogo della legge sui patti agrari.
art. 52 l. 3 maggio 1982, n. 203
La sentenza d’appello aveva applicato la durata legale del rapporto agrario, ritenendola prevalente sulla clausola contrattuale annuale.
art. 6, comma 4, l. 18 maggio 2001, n. 228
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sottrarre il rapporto alla disciplina sui patti agrari; la Corte lo ha ritenuto non idoneo a sovvertire la decisione impugnata.
art. 6 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228
È stato ritenuto inconferente perché relativo a beni demaniali o del patrimonio indisponibile, mentre i beni oggetto della controversia non avevano tale natura.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile l’assolvimento rigoroso degli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti: in mancanza, i motivi sono inammissibili e, se manca la relata di notificazione della sentenza impugnata, il ricorso è improcedibile.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede la puntuale dimostrazione che la questione sia stata ritualmente introdotta e mantenuta nel processo di merito; non è sufficiente un generico richiamo alla riproposizione in appello.
- La censura per violazione di legge non può consistere in una mera contrapposizione di tesi alternative alla motivazione della sentenza impugnata, ma deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e indicare perché questa sia erronea.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se viene indicato un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e si dimostra in modo specifico dove e come esso sia stato dedotto e perché, se esaminato, avrebbe condotto a un esito diverso.
- La richiesta di liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. presuppone un contraddittorio rituale; nel rito camerale la sola memoria non è sufficiente se la produzione non è stata notificata alla controparte.
- In controversie agrarie non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi cassatori respinti o dichiarati inammissibili.
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