Ordinanza n. 426/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 28 del 12 novembre 2025, avente ad oggetto Rimozione rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi in località Boscofangone tratto bretella provvisoria SP87 e rotatoria lato parcheggi impianto Alstom.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune e società interessata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Città Metropolitana di Napoli ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza n. 28 del 12 novembre 2025 relativa alla rimozione di rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati, alla bonifica e al ripristino dei luoghi in località Boscofangone, lungo un tratto della bretella provvisoria della SP87 e presso la rotatoria lato parcheggi dell'impianto Alstom. La ricorrente ha fatto leva sulla mancata formale presa in carico del tratto stradale, riconducibile a una controversia sull'attuazione di una convenzione tra la Città Metropolitana e Interporto Campano S.p.A., sostenendo implicitamente l'estraneità dell'amministrazione alla gestione dell'area e agli obblighi imposti dall'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di tutela cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. La circostanza che la strada fosse stata aperta al transito impedisce, secondo il giudice, che la Città Metropolitana possa disinteressarsi delle condizioni del tratto stradale, nonostante la mancata formale presa in carico. Tale mancata presa in carico è stata ricondotta a una controversia sull'attuazione della convenzione tra la Città Metropolitana e Interporto Campano S.p.A., controversia alla quale l'amministrazione comunale è estranea. Le spese della fase cautelare sono state interamente compensate in ragione del carattere e della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dall'art. 55 c.p.a.; l'istanza è stata respinta per l'assenza di apprezzabili profili di fondatezza.
Massime di principio
- L'apertura al transito di una strada impedisce all'amministrazione che ne abbia la riferibilità sostanziale di disinteressarsi delle condizioni del tratto viario, anche quando non sia intervenuta una formale presa in carico.
- La mancata formale presa in carico di un tratto stradale non esclude, in sede cautelare, la riferibilità all'amministrazione degli obblighi connessi alla tutela delle condizioni del luogo, ove il tratto sia stato aperto al transito.
- Una controversia sull'attuazione di una convenzione tra amministrazione e soggetto privato non consente all'amministrazione di sottrarsi, nei confronti dei terzi e dell'autorità competente, agli obblighi derivanti dalla concreta apertura al transito della strada.
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