Cassazione Penale, Sentenza n. 10184/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 26/10/2022 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo per i reati di rapina (art. 628 c.p., commi 1 e 3 n.1) e la contravvenzione ex artt. 81, 61 n.2 c.p. e 4 della L. 110/1975. I motivi di impugnazione erano due: (1) violazione dell'art. 23 del D.L. n. 149/2020 (norme emergenziali Covid) perché le conclusioni del Pubblico Ministero, pur depositate il 15/10/2022, sarebbero state trasmesse tramite PEC al difensore solo il 17/10/2022 (due giorni dopo), violando il requisito di "immediatezza" e procurando presunto pregiudizio alla difesa; (2) vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.), in quanto la Corte avrebbe ritenuto provato l'uso di un coltello da parte del Belani nonostante il teste Picenni avesse dichiarato di non aver visto alcun coltello in mano al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti in sede di legittimità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che il ritardo nella trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale (due giorni) costituisca una nullità o un vizio sufficiente: la giurisprudenza costante afferma che nel giudizio cartolare d'appello svolto sotto la disciplina emergenziale il deposito tardivo delle conclusioni del P.G., anche se successivo al termine per le parti private, non determina nullità ma può solo esonerare il giudice dall'obbligo di prenderle in esame; nel caso concreto il deposito del P.G. era peraltro tempestivo e la difesa aveva comunque depositato le proprie conclusioni con ampio anticipo (otto giorni prima dell'udienza), senza dimostrare un concreto pregiudizio. Sul secondo motivo la Cassazione ha rilevato che la prospettazione difensiva richiedeva una diversa valutazione del materiale probatorio (riesame dei fatti) non consentita in sede di legittimità: la Corte territoriale aveva ritenuto credibile e determinante la deposizione della persona offesa (Taramelli), adeguatamente motivata e riscontrata, nonché coerente con le dichiarazioni del teste Picenni, e la semplice contrapposizione dei particolari da parte del ricorrente costituiva mera rilettura dei fatti. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 D.L. n. 149/2020
Disciplina lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo emergenziale Covid; la Cassazione interpreta che il requisito di "immediatezza" nella trasmissione telematica delle conclusioni non determina automaticamente nullità se la trasmissione avviene con lieve ritardo, e che, nel giudizio cartolare, il deposito tardivo delle conclusioni del P.G. può esentare il giudice dall'averle in considerazione ma non annulla il procedimento, salvo concrete prove di pregiudizio.
art. 628 c.p., commi 1 e 3 n.1
Norma sostanziale applicata nel giudizio di merito per la rapina; la Corte d'appello aveva confermato la condanna per rapina basandosi sulle dichiarazioni ritenute credibili della persona offesa e su riscontri testimoniali.
artt. 81, 61 n.2 c.p. e art. 4 L. 110/1975
Norme rilevanti ai profili di collaborazione tra più reati o circostanze aggravanti e alla rilevanza di comportamenti connessi all'uso di armi/strumenti atti ad offendere; la sentenza di merito aveva valutato tali profili nel complesso delle dichiarazioni acquisite.
art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p.
Motivazione insufficiente, contraddittoria o manifesta illogicità: la Corte di Cassazione ricorda che il ricorrente deve indicare in modo specifico i vizi di motivazione; una mera richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio non è ammissibile in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Cassazione ha applicato tale disposizione determinando il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ritardo nella trasmissione telematica delle conclusioni del P.G., soprattutto se lieve e se il deposito è temporaneamente conforme, non comporta automaticamente la nullità del procedimento o l'annullamento della sentenza: occorre dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa.
- Nel giudizio cartolare d'appello svolto sotto la disciplina emergenziale, il deposito tardivo delle conclusioni del P.G. può esonerare il giudice dall'obbligo di prenderle in esame, ma non determina di per sé invalidità del processo; la parte che lamenta violazioni procedurali deve specificare in che modo ciò abbia inciso sul diritto di difesa.
- La Corte di Cassazione non svolge un riesame libero del merito: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove o della credibilità delle dichiarazioni non sono ammissibili; è invece necessario evidenziare vizi di motivazione specifici (contraddittorietà, illogicità manifesta, omissioni rilevanti).
- La credibilità della persona offesa, se espressamente e motivatamente valutata dai giudici di merito e, se necessario, riscontrata da altri elementi, può costituire elemento autonomo e sufficiente per fondare la condanna.
- Per contestare efficacemente un vizio procedurale legato alla comunicazione telematica occorre documentare il concreto danno difensivo (es. impossibilità materiale di presentare memorie entro i termini utili) e non affidarsi a affermazioni generiche di pregiudizio.
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