Sentenza n. 637/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del 30 giugno 2025, notificato in pari data, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo non ha accolto le istanze di riconoscimento delle nuove parità scolastiche, avanzate dalla società ricorrente per l’anno scolastico 2025/2026 per i corsi di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera - percorso Ospitalità, Turismo enogastronomico, Enogastronomia e Ospitalità alberghiera - percorso di Enogastronomia e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; - di tutti gli atti antecedenti, susseguenti, presupposti, connessi, richiamati e posti a motivazione del provvedimento impugnato, compresi il verbale di incarico ispettivo del 25 giugno 2025 e il riscontro all’istanza di riesame in autotutela del 21 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 30 giugno 2025 delle richieste di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, relativo a due percorsi di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera e al Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, nonché rigetto dell’istanza di riesame in autotutela del 21 luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La società, che gestisce dal 2022 un polo scolastico paritario, aveva presentato il 31 marzo 2025 istanze per il riconoscimento della parità di nuovi corsi presso un istituto da avviare a Tortoreto. L’Ufficio scolastico, dopo un’ispezione e sulla base delle criticità rilevate, ha negato il riconoscimento il 30 giugno 2025; il successivo riesame richiesto il 4 luglio è stato respinto il 21 luglio. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e dei principi di partecipazione, contraddittorio e leale collaborazione, oltre a difetto di istruttoria, per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi, che le avrebbe impedito di chiarire o integrare elementi riguardanti, tra l’altro, convenzioni, disponibilità degli spazi, laboratori e titoli del coordinatore; 2) violazione e falsa applicazione della l. 62/2000, dei decreti ministeriali richiamati e della nota dell’USR del 19 febbraio 2025, nonché dei principi di proporzionalità, trasparenza e buon andamento, per travisamento dei fatti, illogicità, errore nei presupposti e difetto di istruttoria; 3) violazione degli artt. 33 e 41 Cost., dell’art. 1 l. 62/2000 e dell’art. 3 l. 241/1990, per motivazione insufficiente, inidonea e apparente.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo. Ha rilevato che il procedimento per il primo riconoscimento della parità scolastica, pur caratterizzato da una tempistica specifica e dalla scadenza del 30 giugno per il provvedimento finale, è soggetto alla l. 241/1990. Poiché l’Ufficio non aveva inviato il preavviso di rigetto e aveva fondato il diniego su una pluralità di ragioni tecniche mai previamente sottoposte al contraddittorio con la richiedente, ha ritenuto violato l’art. 10-bis. La violazione non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, perché il procedimento comportava ampi margini di valutazione amministrativa e l’omissione del preavviso riguardava l’esercizio di attività discrezionale. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, senza esame nel merito; l’accoglimento è fatto salvo alle successive determinazioni dell’Amministrazione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell’Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza prima della formale adozione del provvedimento di reiezione.
Nei procedimenti a istanza di parte, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi prima di adottare il diniego, consentendo il contraddittorio procedimentale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Né può operare la sanatoria di cui all’art. 21octies, comma 2, della legge n. 241/1990 ponendo in effetti quest’ultima norma (nella nuova formulazione risultante dalla modifica normativa introdotta con la legge 11 settembre 2020, n. 120, ratione temporis applicabile), un limite alla sanabilità dei vizi derivanti dalla “violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti”, per i casi di esercizio di attività discrezionale ove sia stato omesso, come nel caso di specie, proprio il preavviso di rigetto.
La sanatoria del vizio procedimentale prevista dall’art. 21-octies, comma 2, non opera quando l’omissione del preavviso di rigetto si verifica in un procedimento nel quale l’amministrazione esercita attività discrezionale.
art. 1 l. 62/2000
Le scuole paritarie non statali, pubbliche e private, vengono così a costituire, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione” (articolo 1, comma 1, l. n. 62 del 2000) e, “svolgendo un servizio pubblico” (articolo 1, comma 3, terzo periodo), “sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti” (articolo 1, comma 5, primo periodo) e “il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità” (articolo 1, comma 6).
La disciplina della parità scolastica riconduce le scuole paritarie al sistema nazionale di istruzione e attribuisce al Ministero il compito di accertare il possesso originario e la permanenza dei requisiti.
D.M. 21 maggio 2007, n. 267
Il successivo DM n. 267 del 2007 ha, poi, introdotto il Regolamento recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”, stabilendo le procedure di riconoscimento e di mantenimento della parità scolastica, dettando non solo i requisiti sostanziali richiesti, ma anche una specifica tempistica (30 giugno per provvedimento di riconoscimento o di diniego della parità scolastica, mentre il 30 settembre di ogni anno viene indicata quale data di comunicazione al competente ufficio scolastico regionale della permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti da parte del gestore o rappresentante legale dell’istituto scolastico).
Il regolamento disciplina requisiti e modalità procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parità e stabilisce il 30 giugno quale termine per il provvedimento di riconoscimento o diniego.
D.M. 10 ottobre 2008, n. 83
A tale decreto è poi seguito il DM 10 ottobre 2008 n. 83, il quale ha prescritto le Linee guida per l’attuazione del DM contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, specificando l’iter procedurale per il riconoscimento e per la revoca dello status di parità scolastica.
Il decreto ministeriale specifica l’iter procedimentale per il riconoscimento e la revoca della parità scolastica.
art. 3 D.M. 10 ottobre 2008, n. 83
in primo luogo la presentazione, entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, di apposita istanza da parte del gestore, persona fisica, o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale, che deve attestare i requisiti specificati dall’articolo 3 del citato DM, allegando apposita documentazione;
La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il 31 marzo e attestare, con la documentazione pertinente, i requisiti previsti dall’art. 3.
l. 11 settembre 2020, n. 120
Né può operare la sanatoria di cui all’art. 21octies, comma 2, della legge n. 241/1990 ponendo in effetti quest’ultima norma (nella nuova formulazione risultante dalla modifica normativa introdotta con la legge 11 settembre 2020, n. 120, ratione temporis applicabile), un limite alla sanabilità dei vizi derivanti dalla “violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti”, per i casi di esercizio di attività discrezionale ove sia stato omesso, come nel caso di specie, proprio il preavviso di rigetto.
La formulazione dell’art. 21-octies, comma 2, introdotta dalla l. 120/2020, limita la sanabilità dei vizi procedimentali nei casi di attività discrezionale in cui sia stato omesso il preavviso di rigetto.
Massime di principio
- Il procedimento per il primo riconoscimento della parità scolastica, anche quando è soggetto a una specifica scansione temporale e a un termine per l’adozione del provvedimento finale, resta sottoposto alle regole generali della l. 241/1990.
- Nel procedimento a istanza di parte per il riconoscimento della parità scolastica, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi prima del diniego; l’omissione del preavviso viola l’art. 10-bis quando le ragioni ostative non siano state previamente sottoposte al contraddittorio procedimentale.
- La violazione derivante dall’omessa comunicazione dei motivi ostativi non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando il procedimento comporta l’esercizio di attività discrezionale.
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