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Sentenza

Sentenza n. 7341/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, n. 431/2026, che ha accolto in parte il ricorso della seconda classificata e annullato l’intera procedura di gara per carenze nell’inserimento dei criteri ambientali minimi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Team Service, in proprio e quale mandataria del RTI aggiudicatario, ha appellato la sentenza che aveva annullato la gara per violazione della disciplina sui criteri ambientali minimi (CAM), ai sensi dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e del d.m. 51/2021. Con il primo motivo ha contestato l’ammissibilità e la tempestività del ricorso di Romeo Gestioni: assumendo che i CAM fossero totalmente assenti dalla lex specialis, la seconda classificata avrebbe dovuto impugnare immediatamente gli atti di gara; ha inoltre invocato buona fede, correttezza e divieto di abuso del diritto e di venire contra factum proprium, sostenendo che non si potessero contestare le regole di gara soltanto dopo un esito sfavorevole. Con il secondo motivo ha censurato l’esclusione dell’eterointegrazione della lex specialis, sostenendo che i CAM, quali norme imperative, integrassero automaticamente la disciplina di gara. Con il terzo ha contestato l’accertamento della mancata trasposizione dei criteri ambientali minimi e premianti, richiamando prescrizioni del disciplinare e del capitolato e la valorizzazione di profili ambientali nei criteri di valutazione. Con il quarto e il quinto motivo ha riproposto le censure incidentali di primo grado: l’asserita illogicità del punteggio attribuito alle offerte migliorative di Romeo Gestioni e la pretesa carenza dei requisiti di affidabilità professionale di quest’ultima. La gara riguardava l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II; l’aggiudicazione a Team Service era stata disposta con deliberazione del Direttore generale n. 553 del 18 aprile 2025.

La decisione

L’appello è respinto. Il primo motivo è infondato: l’omesso o incompleto inserimento dei CAM non impediva la partecipazione né la formulazione dell’offerta, sicché la lesione della seconda classificata è divenuta concreta con l’aggiudicazione e non sussisteva un onere di immediata impugnazione della lex specialis. I principi di buona fede e correttezza non possono introdurre ipotesi di decadenza processuale ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge né comprimere il diritto di difesa in assenza di una lesione concreta e attuale. È inoltre precisato che un mero rinvio al decreto ministeriale può rendere necessaria l’immediata impugnazione soltanto quando la carenza renda concretamente impossibile formulare l’offerta o ne comprometta sostanzialmente la predisposizione, circostanza non verificatasi. Il secondo motivo è infondato: l’art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 impone di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM; il mero rinvio al decreto ministeriale non assolve tale obbligo e l’eterointegrazione non può sanarne l’omissione. Il terzo motivo è infondato: singoli richiami ai CAM o clausole conformi non superano le carenze e le difformità accertate dal TAR, inclusa la mancata previsione di criteri ambientali premianti riconducibili al d.m. 51/2021. Il quarto e il quinto motivo sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse: confermato l’annullamento integrale della gara, l’esame delle censure sul punteggio e sull’affidabilità della seconda classificata non potrebbe ripristinare l’aggiudicazione originaria, essendo necessario rinnovare la procedura. Le spese del grado sono integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Alla luce del chiaro tenore letterale della norma, il Collegio ritiene di dover ribadire il consolidato orientamento secondo cui l’inclusione dei CAM nella documentazione di gara costituisce un preciso obbligo normativo e non può essere sostituita da un mero rinvio al decreto ministeriale che li disciplina.

    La disposizione impone l’effettivo inserimento nella documentazione di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM; il semplice rinvio al decreto ministeriale non basta. L’omissione non può essere sanata mediante eterointegrazione.

  • art. 99 d.lgs. 36/2023

    La sentenza non applica né interpreta questa disposizione; il suo riferimento agli artt. 96 e 98 compare soltanto nella ricostruzione della censura incidentale riproposta in appello.

    La norma non costituisce fondamento della decisione.

Massime di principio

  • L’obbligo previsto dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 richiede l’effettiva trasposizione nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi; il mero richiamo al decreto ministeriale che li disciplina non è sufficiente.
  • La mancata trasposizione dei CAM non può essere sanata mediante eterointegrazione della lex specialis, poiché tale tecnica non può eludere l’obbligo normativo di inserire i criteri nella documentazione di gara.
  • L’onere di immediata impugnazione della lex specialis è eccezionale e ricorre per clausole immediatamente escludenti o direttamente lesive. La contestazione dell’insufficiente recepimento dei CAM può essere proposta con l’impugnazione dell’atto applicativo che rende concreta e attuale la lesione, se la carenza non impedisce la partecipazione né la formulazione dell’offerta.
  • Il mero rinvio ai CAM nel decreto ministeriale può determinare una carenza della lex specialis rilevante ai fini dell’immediata impugnazione solo quando renda concretamente impossibile formulare l’offerta o ne comprometta in modo sostanziale la predisposizione.
  • I principi di buona fede e correttezza non possono essere utilizzati per introdurre nuove decadenze processuali non previste dall’ordinamento o per imporre un onere generalizzato di immediata impugnazione in assenza di una lesione concreta e attuale.
  • Una volta annullata integralmente una procedura di gara e divenuto necessario il suo rinnovo, il concorrente aggiudicatario perde l’interesse a ottenere l’esame delle censure contro la posizione del secondo classificato quando il loro accoglimento non potrebbe ripristinare l’aggiudicazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàBuona fede e correttezza della PASopravvenuta carenza di interesse

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