Sentenza del 27/09/2016 n. 2389 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - separazione coniugi - assegno di mantenimento - determinazione - provvedimento dell'autorità giudiziaria - è necessario - presunzione - percezione - conformità al provvedimento - sussiste - prova contraria - è ammessa - scrittura privata tra le parti - non è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato. Gli assegni destinati al mantenimento del coniuge, esclusi quelli per i figli, sono deducibili dal reddito del coniuge obbligato ai sensi dell'art. 10, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986 e costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il coniuge che li percepisce, ai sensi degli artt. 50, lett. i), e 52, lett. c). La legge presume che tali somme siano state percepite nella misura e alle scadenze indicate nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il contribuente sosteneva che una scrittura privata tra i coniugi, con cui era stata concordata una modifica dell'importo o delle modalità di pagamento, potesse dimostrare una percezione diversa.
La decisione
La presunzione derivante dal provvedimento giudiziario è stata ritenuta superabile solo mediante prova contraria idonea e concreta. La scrittura privata sottoscritta tra i coniugi, non recepita né autorizzata dall'autorità giudiziaria, è stata considerata insufficiente a dimostrare che gli assegni non fossero stati percepiti secondo quanto previsto dal provvedimento. Pertanto, ai fini fiscali, prevalgono la misura e le scadenze risultanti dal titolo giudiziario.
Norme richiamate
Art. 10, lett. c), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, nella misura risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge obbligato.
La deducibilità per il coniuge obbligato e la correlata tassazione per il coniuge percettore sono collegate all'importo stabilito dal provvedimento giudiziario.
Art. 50, lett. i), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le somme corrisposte al coniuge costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge, purché non destinati ai figli, concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore.
Art. 52, lett. c), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le somme si presumono percepite, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai rispettivi titoli.
Opera una presunzione legale relativa di percezione dell'assegno secondo il provvedimento giudiziario; la prova contraria è ammessa, ma deve essere idonea e non può fondarsi soltanto su una scrittura privata non recepita dal giudice.
Massime di principio
- Per la tassazione degli assegni di mantenimento tra coniugi separati, il riferimento principale è il provvedimento dell'autorità giudiziaria che stabilisce importo e scadenze.
- Il coniuge percettore è fiscalmente considerato destinatario delle somme indicate nel provvedimento, anche se sostiene di aver ricevuto importi inferiori, salvo prova contraria adeguata.
- Una semplice scrittura privata tra i coniugi non è normalmente sufficiente a modificare, ai fini fiscali, gli effetti del provvedimento giudiziario.
- Per superare la presunzione occorrono elementi oggettivi e documentali, come prove dei pagamenti effettivi, tracciabilità bancaria, quietanze, accordi giudizialmente omologati o un successivo provvedimento del giudice.
- Gli assegni destinati al mantenimento dei figli seguono un trattamento fiscale diverso e non rientrano nella disciplina descritta per gli assegni destinati al coniuge.
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